LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19228-2010 proposto da:
POLVERE DI STELLE SRL *****, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DI FRANCIA 182, presso lo studio dell’avvocato BADANAI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERANTONI GABRIELLA giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ELPITEL SRL *****, in persona del suo amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato MARCONI FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1590//2010 ROMA della CORTE D’APPELLO DI ROMA del 14/4/2010 depositata il 07/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Badanai Andrea difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Marconi Francesco, difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto quanto segue:
p.1. La s.r.l. Polvere di Stelle ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Elpitel avverso la sentenza del 14 aprile 2010, pronunciata inter partes in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Roma.
Al ricorso ha resistito l’intimata con controricorso.
2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Le parti hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti considerazioni:
“… 2. – Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. in quanto appare improcedibile.
3. – La ragione di improcedibilità discende dalla circostanza che la ricorrente non ha prodotto copia autentica della sentenza che nel ricorso dichiara di impugnare, bensì copia autentica della sentenza resa nella controversia in primo grado dal Tribunale di Roma.
Ne consegue che ricorre la causa di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
4. – Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi improcedibile”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria della ricorrente muove dei rilievi del tutto privi di fondamento.
p.2.1. Il primo di essi è nel senso che il procedimento in camera d consiglio non sarebbe applicabile nella specie, atteso che l’art. 375 c.p.c., n. 1 non prevede la sua ammissibilità per l’improcedibilità, bensì soltanto per l’inammissibilità.
p.2.2. Si tratta di rilievo privo di pregio.
Nel tessuto originario del codice di rito la norma dell’art. 375 c.p.c. non prevedeva espressamente, accanto all’inammissibilità, l’improcedibilità come causa di possibile trattazione del ricorso per cassazione in camera di consiglio, ma l’art. 138 disp. att., che prevedeva il procedimento di decisione in camera di consiglio nominava espressamente l’improcedibilità accanto all’inammissibilità.
Il legislatore della L. n. 353 del 1990, pur modificando l’art. 375 c.p.c. e lasciando immutato (salva una mera modifica relativa ad un richiamo ad un comma di detta norma) l’art. 138 citato, non ritenne necessario inserire formalmente nel nuovo testo dell’art. 375 l’ipotesi della improcedibilità.
Anche il legislatore della L. n. 1 del 1989, pur nuovamente intervenendo sull’art. 375, si astenne a sua volta.
Il legislatore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ancora intervenendo sull’art. 375 non ritenne di porre accanto alla causa di inammissibilità quella di improcedibilità, ancorchè avesse soppresso l’art. 138 citato ed introdotto il procedimento di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, ma la dottrina segnalò la circostanza come frutto di mera insipienza di tecnica legislativa.
La stessa cosa ha fatto il legislatore della L. n. 69 del 2009.
Ora, ferma la constatazione della opinabilità della scelta legislativa che, nel sopprimere l’art. 138 che dava rilievo all’improcedibilità per due volte ha “dimenticato” di evocare quest’ultima nell’art. 375 c.p.c., n. 1, il Collegio rileva che già con riferimento al procedimento di decisione in camera di consiglio nella situazione normativa, questa Corte aveva avuto modo di considerare il silenzio legislativo privo di rilevanza, così statuendo. In tema di procedimento di cassazione, la declaratoria di improcedibilità del ricorso può essere adottata con procedura camerale. Difatti, pure se l’art. 375 cod. proc. civ. non richiama espressamente l’ipotesi della improcedibilità del ricorso, questa stessa appare unificata con quella della inammissibilità nell’art. 138 disp. att. (secondo cui “il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell’art. 375 del codice, dispone l’invio al P.M. dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio …”) e non può non ritenersi ricompresa nella previsione dello stesso art. 375, comma 1, n. 1: sia ove la si affermi prevalente sulla inammissibilità; sia ove la si rapporti ad altre ipotesi di procedura camerale, espressamente previste, come quella della declaratoria di estinzione per rinuncia (comma 1, n. 3); sia, infine, ove la si ragguagli alla esperibilità – introdotta dalla modifica dell’art. 375 citato per effetto della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1 – della procedura camerale nei casi (attinenti al merito della controversia propriamente detto) di manifesta fondatezza o infondatezza dei ricorsi, non rilevando, per essi, la forma del provvedimento conclusivo (sentenza e non ordinanza), che non viene ad incidere sulla scelta del rito (Cass. (ord.) n. 288 del 2006). E già in precedenza era stato statuito che Ancorchè l’art. 375 cod. proc. civ. non preveda tra i casi di applicabilità del procedimento decisorio in camera di consiglio l’ipotesi della improcedibilità del ricorso, essa si desume dall’art. 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. (Cass. n. 6220 del 2005).
Le considerazioni svolte dalla ricordata giurisprudenza possono essere riproposte anche in relazione all’art. 380 bis c.p.c. e ciò:
a) sia sulla base della circostanza che inammissibilità ed improcedibilità si presentano come particolari figure di nullità processuali soggette ad un regime caratterizzato dalla insanabilità e connesse la prima a vizi di contenuto-forma o di inosservanza di un termine, la seconda ad un vizio di attività pur sempre ricollegato ad una precisa scansione temporale;
b) sia sulla base dell’argomento esegetico costituito dalla circostanza che il legislatore del 2009 non ha ritenuto, nel rimodulare l’art. 375 di evocare l’improcedibilità, nonostante il rilievo della dottrina all’indomani del primo testo dell’art. 380-bis e, quindi, ha ritenuto tranquillante la sua risposta del tutto svalutativa dell’omissione;
c) sia sulla base dell’argomento che sarebbe del tutto in contraddizione con la filosofia sottesa al procedimento di decisione in camera di consiglio escludere l’improcedibilità dall’ambito di essa;
d) sia perchè è stato statuito che In tema di ricorso per cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex artt. 325 o 326 cod. proc. civ. e di una causa di ìmprocedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369, la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità. (Cass. n. 1104 del 2006, (ord.) n. 11091 del 2009; n. 9567 del 2011), onde se l’improcedibilità dev’essere rilevata prima ancora dell’inammissibilità è palese che sarebbe del tutto contraddittorio assoggettarla a regime decisionale diverso.
Ancorchè l’art. 375 c.p.c., n. 1, anche nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009 non preveda espressamente (come, del resto, non lo prevedeva in quello previgente modificato al D.Lgs. n. 40 del 2006 ed in quelli anteriori fino a quello originario del Codice) tra i casi di applicabilità del procedimento decisorio in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis l’ipotesi della improcedibilità del ricorso, essa vi si deve ritenere compresa.
p.2.3. La memoria sostiene, poi, che, essendo stata indicata nel ricorso nell’elenco dei documenti la produzione della sentenza d’appello contro cui era indirizzata l’impugnazione, la produzione stessa poteva essere effettuata successivamente al deposito del ricorso (o meglio oltre il termine per esso), come, in effetti, è stato fatto in data: ma l’assunto è manifestamente contrario a Cass. sez. un. n. 9005 del 2009, che pure parte ricorrente dichiara di conoscere (e che privano di qualsiasi rilievo l’atteggiamento della controparte, evocato in chiusura delle memoria).
p.2.4. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011