LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19417-2010 proposto da:
EMOR LOGISTICS SRL IN LIQUIDAZIONE *****, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato CARDARELLI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato UPPI UGO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EC HARRIS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ROMANO NICOLA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla memoria;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 65267/09 R.G. del TRIBUNALE di MILANO del 10/06/10, depositata il 18/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto quanto segue:
p.1. Nel settembre del 2009 la Emor Logistics s.r.l. in liquidazione conveniva davanti al Tribunale di Milano la EC Harris Italia s.r.l.
per sentirla condannare al risarcimento dei danni a suo dire sofferti per l’inadempimento da parte della convenuta di un incarico di cd.
project monitoring. Esponeva l’attrice che anteriormente al conferimento di detto incarico era era stato conferito alla convenuta un incarico di cd. due diligence, avente ad oggetto la verifica della possibilità di costruire a regola d’arte un capannone industriale in Fiumicino e che, all’esito del suo esito positivo, era stato stipulato da essa deducente un contratto preliminare di compravendita del capannone e, quindi, conferito alla convenuta l’incarico di project monitoring avente ad oggetto il controllo della congruità della costruzione con il progetto e la verifica finale del manufatto prima dell’acquisito definitivo. Quest’ultimo era, poi, intervenuto nel maggio del 2008 con la venditrice Interporto Romano s.p.a., ma dopo nemmeno un mese il capannone si era rivelato affetto da gravissimi vizi di costruzione, che ne avevano provocato o sprofondamento nel terreno, con danni, i quali, all’esito di un accertamento tecnico preventivo, erano stati quantificati in Euro 28.000.000. nel presupposto che se la convenuta l’avesse resa edotta del vizio, l’attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, derivanti dall’inadempimento del contratto inter partes.
Nella resistenza della convenuta, che chiedeva rimettersi il giudizio avanti al Tribunale di Roma, davanti al quale, nel maggio del 2009, la Emor Logistics aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni per la stessa vicenda contro la venditrice, i costruttori, il progettista e il direttore dei lavori in relazione alle loro responsabilità, nonchè contro una compagnia assicuratrice, perchè pagasse l’indennità dovuta in dipendenza di una polizza stipulata riguardo al capannone. In subordine la convenuta chiedeva la sospensione de giudizio, in attesa della definizione di quello capitolino.
p.2. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 18 giugno 2010 il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione del giudizio apparendo la decisione dipendere dalla definizione della causa pendente dinanzi al Tribunale di Roma, avente ad oggetto il riconoscimento dei danni asseritamente patiti da Emor Logistics per i medesimi fatti posti a fondamento dall’attrice delle domande svolte nel presente giudizio.
p.3. Avverso detta ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza la Emor Logistics.
Ha resistito con memoria la EC Harris Italia s.r.l.
p-3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
p.1. L’istanza di regolamento di competenza, siccome ha dedotto la parte ricorrente ed ha sostanzialmente condiviso il Pubblico Ministero, appare fondata, alla stregua del seguente consolidato principio di diritto: Il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell’art. 295 cod, proc. civ. impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell’ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo far stato nei confronti delle parti di altro giudizio, non può per ciò stesso costituire il necessario antecedente logico – giuridico della relativa decisione (Cass. n. 8701 del 2007;
successivamente: Cass. n. 6554 del 2009, (ord.) n. 13040 del 2010;
anteriormente: Cass. (ord.) n. 16960 del 2006; n. 7272 del 2002; n. 1133 del 1998; n. 250 del 1996. Vedi anche Cass. n. 1907 del 2000;
Cass. (ordd.) nn. 19293 e 19294 del 2005).
Nella specie, poichè nel giudizio capitolino la qui resistente non è parte, l’esito dei quel giudizio non potrà spiegare effetti nei suoi confronti indifferentemente dal tipo di definizione che avrà la lite. E semmai, qualora dall’altro giudizio, per l’ipotesi che sussistesse una situazione riconducibile all’art. 2055 c.c. fra le parti convenute in esso e la resistente, venisse fuori un giudicato in qualche modo favorevole per la posizione della resistente agli effetti dell’art. 1306 c.c., comma 2, ove tale norma potesse trovare applicazione nella specie, essa se ne potrà giovare a norma di detta norma, invocandolo nel presente giudizio o, eventualmente, quale giudicato sopravvenuto successivo.
p.2. L’istanza è accolta ed è disposta la prosecuzione del giudizio.
Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il quale è norma applicabile nel giudizio di regolamento davanti alla Corte, ancorchè il legislatore della L. n. 69 del 2009 abbia sostituito del suo primo comma, sopprimendo nel nuovo ogni riferimento al giudice regolatore della competenza e destinando l’inciso in questione alla disciplina delle conseguenze sulle spese del mancato esito positivo della conciliazione esperita inutilmente sulla proposta di una parte.
Di fronte alla soppressione del riferimento de quo ed alla constatazione che il primo inciso, rimasto immutato, si riferisce alla sentenza che chiude il processo davanti al giudice che la pronuncia, l’interprete potrebbe essere tentato di ritenere che, per un verso il legislatore abbia voluto escludere che la Core di cassazione debba provvedere sulle spese del giudizio di regolamento in ogni caso, e, per altro verso, così individuandosi la ragione di questa scelta, abbia voluto nel contempo ed a monte negare che lo stesso giudice di merito, quando declina la competenza e, quindi, chiude il processo davanti a sè debba provvedere sulle spese, come sempre si era ritenuto: infatti, stante la modificazione dell’art. 279 c.p.c., comma 1 la pronuncia declinatoria della competenza è adottata con ordinanza e non più con sentenza, come dice l’art. 91, comma 1. Con la conseguenza che si dovrebbe pensare che le spese sia del regolamento sia del giudizio di merito davanti al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente (o indicante un giudice sbagliato) dovrebbero sempre essere regolate con la pronuncia definitiva dell’intero giudizio davanti al giudice competente.
Questa esegesi dell’immutato primo inciso dell’art. 91 nel senso di espungere da esso l’ordinanza declinatoria della competenza non pare, però, accoglibile, perchè, ipotizzando che il legislatore della L. n. 69 del 1969, si sia comportato secondo il criterio del buon legislatore, che non ignora l’esegesi della norma che lascia immutata, pur mutando altra norma che ricadeva nel suo ambito di applicazione, e, dunque, su di essa fa conto anche quando modifica l’alta norma, è giocoforza ritenere questo: l’esegesi dell’art. 91, comma 1, primo inciso, era pacifica nel senso che il riferimento alla sentenza colà contenuto fosse di valore relativo, perchè la sostanza per l’applicazione della norma si correlava all’attitudine del provvedimento giudiziale a chiudere il processo davanti al giudice, così ponendosi il problema della sopportazione dei suoi costi al lume dell’onere di anticipazione, di cui all’art. 90 c.p.c. La norma era, dunque, pacificamente ritenuta applicabile a provvedimenti di chiusura rappresentati da decreti o ordinanze, assumendo valore il loro contenuto di chiusura del processo davanti al giudice (a titolo di esempio, si vedano Cass. n. 4720 del 1994 e già Cass. sez. un. n. 6066 del 1983).
Ora, data questa situazione esegetica, il fatto che il legislatore non abbia sentito il bisogno, nel modificare la forma della decisione sulla sola competenza dalla sentenza all’ordinanza nell’art. 91, comma 1, primo inciso appare interpretabile come dovuto alla circostanza che ha stimato che il mutamento non avrebbe potuto essere inteso come diretto ad escludere che il giudice che declina la competenza non debba provvedere sulle spese, com’era pacifico dovesse fare quando la forma del decidere era la sentenza (ex multis: Cass. n. 10911 del 2001). E ciò perchè pacificamente erano ritenuti riconducibili al concetto di sentenza provvedimenti non formalmente tali.
Deve, dunque, ritenersi che è priva di qualsiasi valore la soppressione dell’originario secondo inciso, nel senso che essa non può essere intesa nel senso della sottrazione alla Corte di cassazione del dovere di pronunciare sulle spese in sede di regolamento.
Onde continuano a valere le ricostruzioni e l’assetto scaturito da Cass. sez. un. n. 14205 del 2005.
Ne contempo le considerazioni sopra svolte escludono che sia stata eliminato l’obbligo del giudice di merito che declina la competenza di provvedere sulle spese di lite.
I principi di diritto che debbono affermarsi sono i seguenti:
“Nel regime di cui alla L. n. 69 del 2009, il giudice di merito quando declina la competenza con l’ordinanza di cui al primo comma dell’art. 279 c.p.c. nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell’art. 91, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia”;
“Nel regime di cui alla L. n. 69 del 2009, la soppressione nel secondo inciso dell’art. 91, comma 1 del riferimento alla sentenza regolatrice della competenza, non ha eliminato il potere della Corte di cassazione investita del regolamento di competenza di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento, dovendosi escludere che detta soppressione debba essere intesa come intentio legis di rimettere la decisione sulle spese al giudice di merito davanti al quale, per effetto della decisione della Corte il giudizio deve proseguire o essere riassunto”.
Ciò chiarito, le spese si liquidano in dispositivo.
3. Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna della resistente al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, u.c., recentemente introdotto dalla L. n. 69 del 2009.
La Corte ne ravvisa l’astratta applicabilità ratione temporis al giudizio, stante la sua instaurazione davanti al giudice di merito dopo il 4 luglio 2009 ed avuto riguardo al principio di diritto transitorio di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1.
Ne ravvisa, altresì, le condizioni di applicazione in concreto, perchè la resistenza della EC Harris Italia all’istanza di regolamento risulta contraria ad un consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Corte e, tra l’atro, tale principio era stato posto a base dell’istanza di regolamento dalla ricorrente, con la citazione dei precedenti della Corte. In tale situazione appare equo liquidare a favore della parte vittoriosa ed a carico della resistente una somma ulteriore rispetto alle spese, che si determina in misura corrispondente alle spese liquidate.
P.Q.M.
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Visto l’art. 96 c.p.c., comma 3 condanna parte resistente al pagamento dell’ulteriore somma di Euro millecinquecento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011