LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato CACCIAVILLANI CHIARA, rappresentato e difeso dall’avvocato SONEGO MASSIMO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –
contro
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI LUDOVICA, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso incidentale;
G.G., GA.GI., M.S., F.
F., CH.MI., Z.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO LUIGI, che li rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
e contro
S.L., PI.AN., CO.AN., CA.GI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 156/2010 della CORTE CONTI – Sezione terza Giurisdizionale Centrale d’Appello ROMA, depositata il 04/03/2010;
udito l’Avvocato Ludovica BERNARDI in proprio e per delega degli avvocati Massimo Sonego e Luigi Garofalo;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che:
– si è proceduto ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.;
– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
“Con sentenza del 14 ottobre 2008 la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti – adita dal Procuratore regionale nei confronti di P.P., C.G., An. P., Z.v., Ca.Gi., D.G. P., Co.An., G.G., L. S., Ga.Gi., Z.E., Ch.Mi., M.S. e F.F., con azione di responsabilità amministrativa per danni cagionati al Comune di Treviso – rigettò la domanda con riferimento ai primi sei convenuti e la accolse parzialmente con riferimento agli altri otto.
Impugnata da questi ultimi, nonchè dal Procuratore regionale nei confronti dei soli P.P., C.G., Pi.An. e Ca.Gi., la decisione è stata annullata con sentenza del 4 marzo 2010 dalla terza sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti, in accoglimento di uno dei motivi del primo gravame, con il quale era stata lamentata la violazione del principio del contraddittorio, perchè nell’udienza di discussione non era stata data di nuovo la parola ai difensori dei convenuti, dopo la replica dei pubblico ministero.
Contro tale sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione congiuntamente da G.G., Ch.Mi., F. F., Ga.Gi. e Z.E., separatamente da P.P. e da C.G.. A ognuna delle tre impugnazioni il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha opposto un proprio controricorso.
Nell’annullare la sentenza di primo grado, la sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti ha rimesso le parti davanti alla sezione giurisdizionale per il Veneto, affinchè, in diversa composizione, riprenda il dibattimento dalla fase del rilevato vizio procedurale e nuovamente si pronunci sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24923 del registro di Segreteria sottoposto al suo esame.
Quest’ultimo punto della decisione forma oggetto dei ricorsi per cassazione, con i quali si sostiene che non sussisteva alcuna delle ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c. e quindi si sarebbe dovuto provvedere in quella sede anche nel merito – nei limiti segnati dai gravami proposti – senza far regredire l’intero giudizio al primo grado, con conseguente possibilità sia di pronunce più sfavorevoli per i convenuti rispetto a quelle già adottate e non impugnate dal pubblico ministero, sia di un nuovo appello di quest’ultimo più ampio di quello già proposto. L’errore da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata non comporta – diversamente da quanto sostengono i ricorrenti – alcun travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione, essendosi trattato, in ipotesi, della violazione di una norma processuale, commessa in un giudizio vertente nella materia della responsabilità amministrativa, la cui cognizione compete al giudice contabile.
Spetterà quindi alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti, alla quale la causa è stata rimessa, stabilire se la propria precedente sentenza sia stata caducata in toto dal giudice di appello, anche nelle statuizioni che non erano state impugnate, o se su di esse si sia formato il giudicato e non possano quindi formare oggetto di quella eventuale reformatio in peius che i ricorrenti paventano.
Si ritiene pertanto che i ricorsi possano essere decisi in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1;
– i ricorrenti hanno presentato una memoria e il loro difensore è comparso ed è stato sentito nell’adunanza in camera di consiglio;
– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che non sono state efficacemente contrastate dai ricorrenti, i quali hanno insistito nel prospettare come superamento dei limiti esterni della giurisdizione l’errore da cui lamentano essere affetta la sentenza impugnata: errore nel quale è invece ravvisabile, in ipotesi, a violazione di una norma processuale, commessa in un giudizio di responsabilità amministrativa, comunque di pertinenza del giudice contabile;
– il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
– non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011