Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21669 del 19/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23797-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ESSO ITALIANA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 322/2008 della COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 10/06/08, depositata il 09/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 9 settembre 2008 la CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti della Esso Italiana S.r.l., confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento per omesso versamento di Lassa di concessione governativa sui servizi telefonici cellulari (2003), interessi e sanzioni.

Ha motivato la decisione ritenendo che non si è in presenza di omesso versamento ma semplicemente di un versamento tardivo, che non ha comportato danno per l’erario.

Il 30 ottobre 2008 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’Agenzia delle entrate; la Esso non si è costituita.

Il ricorso fondatamente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 del combinato disposto dell’ art. 1282 c.c. e L. n. 133 del 1999, art. 13. La ricorrente afferma che, stante il dato testuale dell’art. 13, D.Lgs. cit. (chi non esegue, in tutto in parte, alle prescritte scadenze i versamenti … è soggetto a sanzione), l’irrogazione delle sanzioni è conseguenza punitiva automatica del l’inosservanza del termine di legge per il versamento, non essendovi alcuna distinzione tra versamento del tutto omesso e versamento effettuato in ritardo, mentre non v’è dubbio che anche i crediti tributar producono interessi di pieno diritto. In effetti, l’art. 13, D.Lgs. cit. ha portata generale, applicandosi come espressamente indicato nel secondo comma, ad ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto. Pertanto tale sanzione è applicabile anche nell’ipotesi di tardivo versamento, mentre deve escludersi che possa determinarsi un’ipotesi di cumulo di sanzioni ove siano richiesti anche gli interessi in concorso con la sanzione, trattandosi d’imposizioni di pagamento assolutamente infungibili rispetto alla pretesa sanzionatoria perchè giustificate da diversa natura e funzione esclusivamente re integrativa (Sez. 5, Ordinanza n. 18140 del 04/08/2010, in tema di accise).

Infine, va ricordato che il credito tributario si considera esigibile fin dall’epoca della sua insorgenza (nella specie, dalla scadenza del termine per il versamento della tassa), dalla quale decorrono gli interessi, nella misura prevista dalle leggi speciali, sulle somme dovute all’amministrazione finanziaria, in base al principio della naturale fecondità del denaro (art. 1282 c.c.).

Tutto ciò comporta che la sentenza d’appello vada cassata in parte qua e con rinvio ad altra sezione della CTP competente per nuovo esame in applicazione principi sopra enunciati.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che vi è in atti prova dell’avvenuta rituale notifica del ricorso e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR-Lazio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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