Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21683 del 19/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8021-2010 proposto da:

P.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORNELIO ENRICO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 24.11.09, depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Enrico Cornelio che si riporta agli scritti e chiede l’ammissibilità del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv. Alessandro Riccio) che si riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva.

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Carlo Destro.

esaminati gli atti:

OSSERVA Con il ricorso in esame P.L., denunciando vizio logico di motivazione con violazione dell’art. 92 c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c. e violazione dell’art. 346 c.p.c. in relazione alla pronuncia, non oggetto di impugnazione, sull’addebito all’INPS delle spese di consulenza tecnica di primo grado, lamenta, sotto diversi profili, la erroneità della statuizione della Corte d’appello di Venezia in punto di regolamentazione delle spese.

In particolare, il ricorrente lamenta che nel giudizio de quo, incardinato per il riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto e conclusosi favorevolmente, il Giudice d’appello abbia disposto l’integrale compensazione delle spese sia di primo che di secondo grado, pur non ricorrendone i presupposti di legge.

Il ricorso è fondato.

Giova in proposito rammentare, per un corretto inquadramento dei termini della questione, che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale del giudice del merito, ha trovato recente conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui articolo 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio e poi prorogata al 1 marzo 2006 (Cass. n. 9262/06).

Più in dettaglio, in base alla pregressa disciplina, applicabile al caso in esame, il giudice di merito ben può compensare le spese di giudizio per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in sede di legittimità; tuttavia la pronuncia sulle spese diventa censurabile in cassazione se accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficiami il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. 11 aprile 2006, n. 8418).

Nella specie, la contestata pronuncia, pur essendo sottratta, ratione temporis, alla richiamata normativa, presenta i vizi motivazionali con le connesse violazioni di legge, così come denunciate dal ricorrente, che ne impongono l’annullamento. Ed invero, va considerato che la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che le spese del primo grado dovessero essere “integralmente” compensate, in tal senso riformando la sentenza del primo Giudice, che le aveva, invece, compensate solo “parzialmente”, addebitando all’INPS soccombente la metà delle stesse. A giustificazione di tale statuizione ha affermato testualmente: “il secondo motivo di appello, per quanto esposto a suo sostegno (mancanza di prova del livello di esposizione in sede amministrativa e difetto di legittimazione dell’INPS per accertare lo stesso) nonchè per derivare l’accoglimento della domanda da accertamento che, pur se positivo, presenta aspetti di controvertibilità, è fondato, potendosi ritenere equo disporre per tali motivi la compensazione integrale delle spese di lite”.

Orbene, ritiene il Collegio che siffatta motivazione non appare corretta tenuto conto, per un verso, che la considerazione che l’INPS non abbia un ruolo nella fase di istruzione amministrativa delle pratiche, ai sensi della L. n. 257 del 2002, mancando di discrezionalità nell’accertamento dell’esposizione ad amianto, essendo vincolato, in proposito, a quanto accertato dall’INAIL, non spiega perchè mai è prevista – come è pacifico tra le parti- la preventiva domanda amministrativa all’Istituto convenuto in giudizio, che, peraltro, nel costituirsi in giudizio, deduceva “in principalità la nullità del ricorso per inidoneità della presupposta domanda amministrativa all’INPS, essendo stata omessa la presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione; in subordine la decadenza dal diritto D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003; in ulteriore subordine, l’infondatezza del ricorso perchè il ricorrente non rientra nelle categorie di lavoratori destinatari del beneficio in quanto svolgenti una delle lavorazioni specificate nel D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1 e 3; in ulteriore subordine l’infondatezza nel merito del ricorso per mancanza di prova circa l’esposizione qualificata (= 0,1 fibre/litro per centimetro cubo, come valore medio su otto ore/giorno)”.

Per altro verso, l’impugnata sentenza manca di adeguata specificazione delle ragioni che hanno portato alla modifica della decisione del primo Giudice sul punto, facendosi riferimento ad “aspetti di controvertibilità” che, in realtà nulla spiegano.

Fondato è anche l’ulteriore rilievo del ricorrente con cui ci si duole che il Giudice d’appello abbia pronunciato d’ufficio sul riparto delle spese di ctu di 1^ grado senza che l’INPS avesse sollevato la questione con apposita istanza di riforma della sentenza.

Infatti, il Giudice di primo grado, mentre ha disposto la compensazione delle spese di lite per 1/2 con condanna dell’INPS alla pagamento della ulteriore metà, ha posto “le spese di c.t.u. per intero in via definitiva a carico dell’INPS”, senza che tale statuizione, dotata di una sua autonomia, sia stata oggetto di appello da parte dell’Istituto, che – come emerge dalla stessa sentenza impugnata – ha lamentato soltanto la sua condanna “al pagamento della metà delle spese di causa”.

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto. Discende la cassazione della impugnata sentenza con rinvio per il riesame ad altra Corte d’appello, designata in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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