Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21709 del 20/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la corte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MENDOZA ANTONELLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BOLOGNA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 752/08 R.G. del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Bologna, con ordinanza ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. T.M. avverso verbali di accertamento di contravvenzioni stradali elevati dalla Polizia Municipale di Bologna, osservando “che il ricorso in questione risulta presentato ben oltre il termine di legge di giorni sessanta dalla notifica dei verbali impugnati e che, comunque, il ricorso stesso appare diretto solo ad ottenere una rateazione degli importi dovuti, non esprimendo alcun motivo di doglianza nei riguardi degli atti in questione”.

2. – Il sig. T. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’intimato Comune di Bologna.

3. – Il ricorso è manifestamente fondato. Infatti: a) come denunciato con il primo motivo di ricorso per cassazione, il ricorso in opposizione era tempestivo, essendo stato depositato nella cancelleria del Giudice di pace il 15 gennaio 2008 ed essendo stati i verbali impugnati notificati il 19 novembre 2007;

b) come denunciato con il secondo motivo di ricorso per cassazione, l’ordinanza emessa de plano ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 può contenere la sola statuizione di inammissibilità dell’opposizione in quanto tardiva, ogni diversa statuizione sulla medesima essendo riservata – a pena di nullità – all’esito del normale svolgimento del procedimento nel contraddittorio delle parti, che deve essere instaurato d’ufficio ai sensi dell’art. cit. commi 2 e 3 (cfr. Cass. 18137/2007, 23334/2006).”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo;

che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Bologna in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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