Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21714 del 20/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI PAVIA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15113 del TRIBUNALE DI MILANO del 17.12.08, depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai Prefetto di Pavia avverso sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecimiaria inflitta per emissione di assegni bancari nonostante la revoca dell’autorizzaizione.

Il giudice ha infatti ritenuto tardivo l’appello per essere stato notificato oltre i sessanta giorni (a) dalla notifica integrale della sentenza di primo grado e, comunque, (b) dalla lettura in udienza del suo dispositivo.

2. – Il Prefetto di Pavia ricorre quindi per cassazione per un solo motivo, cui non resiste l’intimato.

3. – Il ricorso sembra inammissibile per due ragioni.

3.1. – La prima ragione è che non risulta (almeno dagli atti regolamentari) depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso stesso.

3.2. – La seconda ragione è che la sentenza impugnata è motivata in base a due considerazioni, sopra indicate sub a) e b), integranti ciascuna una autonoma ratio decidendi, e il ricorrente censura solo la prima di esse, non anche la seconda.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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