Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21715 del 20/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE FRASCARI, rappresentato e difeso dall’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20857/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello proposto dal sig. I.A. avverso sentenza di primo grado con cui, pur essendo stata accolta l’opposizione dell’appellante a cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative pecuniarie, erano state tuttavia compensate le spese processuali.

2. -Il sig. I. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

3. – Il ricorso sembra inammissibile per due ragioni.

3.1. – La prima ragione è che non risulta (almeno eseguita a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994.

3.2. – La seconda ragione è che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, sono privi del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il collegio condivide la seconda delle due ragioni di inammissibilità del ricorso indicate nella relazione (la prima essendo superata dall’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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