LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE FRASCARI, rappresentato e difeso dall’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20857/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello proposto dal sig. I.A. avverso sentenza di primo grado con cui, pur essendo stata accolta l’opposizione dell’appellante a cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative pecuniarie, erano state tuttavia compensate le spese processuali.
2. -Il sig. I. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.
3. – Il ricorso sembra inammissibile per due ragioni.
3.1. – La prima ragione è che non risulta (almeno eseguita a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994.
3.2. – La seconda ragione è che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, sono privi del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il collegio condivide la seconda delle due ragioni di inammissibilità del ricorso indicate nella relazione (la prima essendo superata dall’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011