Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21716 del 20/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato SABRINA METTA, rappresentato e difeso dall’avvocato MORGANTI UGO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO – URBINO *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 775/2008 del GIUDICE DI PACE di PESARO del 20/11/08, depositata il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, sentenza dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – della L. cit., art. 23, u.c..

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che è stata presentata dichiarazione di rinunzia al ricorso inefficace perchè sottoscritta dall’avvocato privo di mandato ad hoc;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, condividendo il Collegio quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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