LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato SABRINA METTA, rappresentato e difeso dall’avvocato MORGANTI UGO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO – URBINO *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 775/2008 del GIUDICE DI PACE di PESARO del 20/11/08, depositata il 24/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, sentenza dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – della L. cit., art. 23, u.c..
Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che è stata presentata dichiarazione di rinunzia al ricorso inefficace perchè sottoscritta dall’avvocato privo di mandato ad hoc;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, condividendo il Collegio quanto osservato nella relazione sopra trascritta;
che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011