LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.M.N., rappresentato e difeso dall’avv. Berliri Claudio e dall’avv. Alessandro Cogliati Dezza, presso i quali
è elettivamente domiciliato in Roma in via Alessandro Farnese n. 7;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sezione 14, n. 37, 38 e 40 del 2006, depositate il 5 giugno 2006;
Udito l’avv. Claudio Berliri per il ricorrente;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 33 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” V.M.N. propone ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 37/14/06, n. 38/14/06 e n. 40/14/06, depositate il 5 giugno 2006, che, rigettandone gli appelli, gli hanno negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata, rispettivamente, per l’anno 2000, per l’anno 1998 e per l’anno 1999.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un motivo.
Tanto i motivi del ricorso principale che il motivo del ricorso incidentale rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod., proc. civ. Con il primo motivo il contribuente, denunciando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, si duole sia stata ritenuta inammissibile la produzione in appello di documenti oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza di trattazione; con il secondo motivo lamenta la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in ordine al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’amministrazione si duole che il giudice d’appello non abbia dichiarato inamnissibili gli appelli del contribuente per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 atteso che la questione della non debenza dell’IRAP per assenza del requisito dell’autonoma organizzazione non era stata mai prospettata in primo grado.
Il motivo di ricorso incidentale è infondato, in quanto dallo “svolgimento del processo” delle sentenze impugnate risulta che il contribuente, con i ricorsi introduttivi aveva dedotto “nel suo caso la non debenza dell’IRAP, perchè l’attività svolta era priva di autonoma organizzazione, per assoluta carenza degli elementi previsti di organizzazione di capitali e lavoro altrui, tali da ipotizzare una potenziale produttività dell’organizzazione separata da quella svolta dal professionista”.
Secondo il consolidato principio affermato da questa Corte in materia, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
Il primo motivo del ricorso principale appare infondato, essendo stati prodotti i documenti oltre il termine di venti giorni espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile al giudizio d’appello, e non rilevando in ordine alle “dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta, prodotte al fine di confutare è soprattutto per meglio specificare i dati contabili (quadro RE) esposti nelle dichiarazioni stesse”, che “i dati fossero ben noti all’Ufficio”, in quanto nel giudizio in esame la prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione è oggetto di uno specifico onere posto a carico del contribuente.
Quanto al secondo motivo, benchè in astratto non privo di pregio, non essendo le affermazioni della sentenza impugnata in ordine ai caratteri dell’autonoma organizzazione conformi ai principi enunciati da questa Corte, esso tuttavia appare inammissibile per carenza di interesse, essendo il contribuente decaduto, per le ragioni dette, dalla prova documentale avente ad oggetto “la gestione della sua attività libero professionale” (così la sentenza impugnata), e quindi, verosimilmente, l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale sono manifestamente infondati, ed il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, riuniti i ricorsi siccome proposti nei confronti della medesima decisione, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando inoltre come il contribuente non abbia denunciato con il ricorso il vizio di motivazione, e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati;
che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011