LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TURCHI MASSIMO con studio in MODENA CORSO CANALCHIARO 62 (avviso postale), giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 81/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 03/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
preso atto che il PG non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza dei la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 81/07/06, depositata il 3 ottobre 2006, con la quale, accolto l’appello del contribuente contro quella di primo grado, veniva riconosciuta la pretesa di P.G. A. circa il rimborso dell’Irap pagata per gli anni 1998-00, quale ragioniere e perito commerciale. In particolare il giudice di appello affermava che non era dato riscontrare un’attività autonoma svolta con organizzazione nel caso in specie, non avendo A. dipendenti, ed essendo modesti i beni strumentali impiegati.
Il contribuente resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va rilevato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da questi è infondata, atteso che il termine scadeva il 24.12.2006, mentre il gravame è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il giorno 20 di quel mese, e perciò tempestivamente, senza che rilevi a tal fine la data di consegna effettiva al destinatario.
3. Col primo e secondo motivi, strettamente connessi, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che alcun rimborso era dovuto, atteso che il contribuente svolgeva un’attività autonoma con organizzazione.
I motivi sono infondati, dal momento che vengono prospettate questioni in fatto che la CTR disattendeva del tutto, affermando che nella specie non era dato configurare la presenza di un’organizzazione nello svolgimento dell’attività del contribuente, che non aveva dipendenti, nè collaboratori; non disponeva di strumenti di supporto vari, ma solo di modesti investimenti, senza perciò che fossero emersi elementi che consentissero di superare il minimo indispensabile allo svolgimento dell’attività personale di A., che peraltro aveva provato tali risultanze, con le dichiarazioni del reddito. Invero in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni, strumentali eccedenti, secondo L'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, che tuttavia non sussistevano nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 12108 del 26/05/2009, Sent. n. 3673 del 2007).
3. Il terzo motivo, attinente a insufficiente motivazione, è inammissibile, perchè generico.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
b. Quanto alle spese del giudizio, attese le ragioni addotte dalla ricorrente e l’infondatezza dell’eccezione sollevata dai controricorrente, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011