Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21728 del 20/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SAVIA ORAZIO SALVATORE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 26/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

preso atto che il PG non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 124/47/06, depositata il 26 ottobre 2006, con la quale, accolto l’appello del contribuente contro quella di primo grado, veniva riconosciuta la pretesa di B.M. circa il rimborso dell’Irap pagata per gli anni 1998-02, quale agente di commercio. In particolare il giudice di appello affermava che nel caso in specie non era dato riscontrare un’attività autonoma svolta con organizzazione.

Il contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Innanzitutto va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè non notificato al destinatario, che ne sarebbe venuto a conoscenza solo per un fatto accidentale.

Essa non ha pregio, atteso che l’ufficiale giudiziario si e avvalso del procedimento notificatorio di cui all’art. 149 c.p.c., come risulta dalla relata, ancorchè non sia stato allegato l’avviso di ricevimento, la cui mancanza tuttavia non rileva, stante la puntuale costituzione della controparte, sicchè l’eventuale vizio comunque sarebbe sanato dal raggiungimento dello scopo dell’atto impugnatorio, tanto che il controricorrente ha approntato la difesa, costituendosi con controricorso. Invero la nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata con efficacia “ex tunc” dalla costituzione in giudizio dell’intimato, dovendo desumersi da tale circostanza che l’atto ha raggiunto il suo scopo (Vedi pure Cass. Sentenza n. 10423 del 18/05/2005, Sezioni Unite: n. 14539 del 2001).

3. Col primo e secondo motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, nonchè vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che alcun rimborso era dovuto, atteso che il contribuente svolgeva un’altra vita autonoma addirittura con organizzazione d’impresa, ancorchè in contabilità semplificata, tanto che disponeva di ampi locali, di un’autovettura e di beni strumentali, oltre che sosteneva dei costi per l’utilizzazione di beni di terzi; il turno con ricavi abbastanza cospicui, come risultava persine dalla dichiarazione dei redditi;

I motivi seno infondati, dal momento che vengono prospettate questioni in fatto che la CTR disattendeva del tutto, affermando che nella specie non era dato configurare la presenza di un’organizzazione nello svolgimento dell’attività dei contribuente, che non aveva dipendenti; non disponeva di strumenti di supporto vari, mia solo dell’autovettura, senza perciò che fossero emersi elementi che consentissero di superare il minimo indispensabile allo svolgimento dell’attività personale di B., che peraltro aveva provato tali risultanze. Invero in tema di IRAP, a norma del combinate disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni, strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette: condizioni, che tuttavia non sussistevano nel caso in esame, come rilevato dal giudice di appello (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 12108 dei 26/05/2009, Sent. n. 3673 del 2007).

4. Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacchè il contribuente si serviva di un supporto organizzativo, e comunque traeva ricavi consistenti dalla professione svolta con carattere d’impresa, ancorchè con contabilità semplificata, tanto che taceva la relativa annotazione nel Quadro RG della dichiarazione dei redditi proprio in tal senso.

La censura sostanzialmente ricalca le doglianze dei motivi precedenti, da cui perciò rimane assorbita, dovendosi piuttosto comunque dare rilievo all’aspetto organizzativo dell’attività ai fini dell’imposta in argomento, che nella specie non risultava sussistente.

5. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

6. Quanto alle spese del giudizio, attese le ragioni addotte dalla ricorrente e l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal controricorrente, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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