LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COSTRUZIONI MECCANICHE INDUSTRIALI di ZAMPEDRI (o ZAMPIERI) Massimo e Nicola s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso l’avv. PANARITI Benito Piero, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Mario Dapor, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 10/02/06, depositata il 31 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 10/02/06, depositata il 31 marzo 2006, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’INVIM emesso nei confronti della Costruzioni Meccaniche Industriali s.n.c. La società contribuente resiste con controricorso.
2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., appare inammissibile, in quanto il relativo quesito di diritto (se incorra in violazione dell’art. 112 c.p.c. la CTR che, nel decidere un appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso una sentenza della CTP che aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione, confermi la sentenza della CTP sulla base di un motivo non dedotto dal contribuente nel ricorso alla CTP e non posto alla base della sentenza di primo grado) si rivela, per la sua evidente genericità, non conforme ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendosi ribadire il principio secondo il quale il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che non può essere generica (esaurendosi nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), nè può omettere di precisare su quale questione il giudice aveva omesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i limiti della domanda (Cass. nn. 4329 del 2009, 1310 del 2010, 4146 del 2011);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che si ravvisano giusti motivi, in considerazione dell’epoca di proposizione del ricorso e del rilievo che la questione in esame ha dato luogo – anteriormente alla citata giurisprudenza – anche a pronunce difformi, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011