Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21740 del 20/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, selettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Raimondo Angela e Federica Guglielmi, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia 30, presso l’avv. Rinaldi Guido, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso R.G. N. 6931/08 proposto da:

Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia 30, presso l’avv. Guido Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Angela Raimondo e Federica Guglielmi, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 01, n. 434/01/06 del 5 dicembre 2006, depositata il 10 gennaio 2007, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Guido Rinaldi, per la Società contribuente;

Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

Disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 19 aprile 2011 prot. Generale n. 28205 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni s.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tribuni comunali aboliti, sulla base della Delib. Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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