LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GOBBI VITTORIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO p.t. di TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7703/2008 del TRIBUNALE di TORINO del 18/11/08, depositata il 21/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Con la sentenza impugnata viene respinto l’appello del sig. P.P. avverso la sentenza di primo grado, con la quale il giudice di pace aveva, a sua volta, respinto l’opposizione del P. a ordinanza ingiunzione relativa a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 2, (superamento della striscia continua di mezzeria).
2. – Il sig. P. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’autorità amministrativa intimata ha resistito con controricorso.
3. – Tutti i motivi di ricorso, dedotti ai sensi sia dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non contengono nè la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, nè la “chiara indicazione del fatto controverso” di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Il ricorso si rivela, dunque, inammissibile..”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che la sola parte ricorrente ha presentato memoria;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, aggiungendo, in replica a quanto obiettato nella memoria del ricorrente, che il ricorso difetta comunque del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti del denunciato vizio di motivazione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 20603/2007);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011