Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22063 del 24/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Napoli *****), *****, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 170/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 19/12/07, depositata il 06/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 170/10/07, la CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Crotone, avverso la decisione con la quale il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso proposto da N.M. nei confronti dell’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio riprendeva a tassazione la plusvalenza, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) TUTR (nella formulazione all’epoca vigente), derivante dalla cessione di un terreno edificabile, effettuata in data 7. 8.1995. La CTR dichiarava inammissibile il gravame, essendo stato l’atto di appello sottoscritto da persona priva dei poteri di rappresentanza dell’ente.

Avverso la sentenza n. 170/10/07 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11, 23, 52 e 53. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Il motivo di ricorso si palesa manifestamente fondato.

Osserva, invero, la Corte che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11 la qualità di parte processuale nel giudizio tributario, e la relativa capacità di stare 1 in giudizio per l’amministrazione finanziaria, è da riconoscersi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti è proposto il ricorso.

Tale Ufficio è organicamente rappresentato, o dal direttore, o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata, in via generale, a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – di speciale procura. Ne discende che perfino nelle ipotesi in cui l’atto rechi in calce la firma illeggibile di un funzionario che lo sottoscriva in luogo del direttore titolare, l’appello deve considerarsi ammissibile, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio appellante, o l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado. In mancanza, deve presumersi che l’atto provenga dall’Ufficio, e ne esprima la volontà di gravare la sentenza emessa in prime cure (cfr. Cass. 874/09).

Orbene, poichè – nel caso di specie – non appare controverso tra le parti che l’atto di appello è stato sottoscritto dal capo area competente, in quanto tale da presumersi delegato a sostituire il direttore nelle specifiche competenze del settore, e non avendo il resistente allegato elemento alcuno dal quale possa inferirsi l’estraneità del sottoscrittore all’Ufficio appellante, la censura in esame si palesa dotata di manifesta fondatezza.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 315 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scrìtte, nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Calabria, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione; accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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