Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22078 del 25/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10708-2010 proposto da:

G.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato ABATE ALEXANDER, rappresentata e difesa dall’avvocato COLOMBO PAOLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ORLANDI PROGETTI DI ROBERTO ORLANDI & C. SAS ***** in Persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato CIUFFA PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3171/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 27.11.09, depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Paolo Colombo che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Francesca Fraticelli (per delega avv. Paolo Ciuffa) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere designato all’esame preliminare ha avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c. per le ragioni svolte nella relazione che qui di seguito si riporta:

“1) – La sig.ra G.L., con atto notificato in data 29.1.2001 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Milano la sas Orlandi Progetti di Roberto Orlando C. al fine di ottenere la condanna della medesima all’esecuzione dei lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni idriche all’interno del box di sua proprietà sito nel condominio di *****, box che aveva acquistato dalla stessa società convenuta. Il tribunale adito, esaurita la trattazione e disposta la CTU con sentenza n. 3660/06, respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate in ragione del riconoscimento dei vizi da parte della società stessa(di cui alla lettera del 6.5.98), accoglieva la domanda e condannava quest’ultima all’esecuzione dei lavori di impermializzazione ed al risarcimento del danno in favore dell’attrice. La Corte d’Appello di Milano, adita dalla sas Orlandi Progetti per la riforma della decisione, con la pronuncia n. 3171/09, in accoglimento dell’impugnazione da essa proposta, rigettava la domanda della G. che condannava al pagamento delle spese del doppio grado.

G.L. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di due mezzi; resiste con controricorso l’intimata.

2 – Con il primo motivo del ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c. in relazione agli artt. 1667 e 1669 c.c.. Sostiene la ricorrente di aver ricevuto dall’impresa la lettera del 6.5.98 con la quale essa riconosceva l’esistenza dei lamentati vizi (infiltrazioni idriche nel suo box) e nel contempo s’impegnava ad eliminarli, ciò che costituiva – a differenza di quanto ritenuto dalla corte milanese – una nuova obbligazione, sostitutiva dell’originaria, come tale sottoposta al termine di prescrizione ordinaria.

La doglianza appare fondata perchè sia nella citata lettera in data 6.5.98 della società, sia in quella successiva del 26.7.99 non può non riconoscersi un preciso impegno della società all’eliminazione dei vizi riscontrati, e ciò anche alla luce del comportamento successivo delle parti (ex art. 1362), con riferimento in specie alla numerose diffide ed alla nutrita corrispondenza intercorsa tra le stesse proprio per la risoluzione del problema in esame. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore implicano non soltanto l’accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l’esonero dalla garanzia previsto dall’art. 1667 c.c., ma determinano altresì l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai “ex adverso” riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario (Cass Sez. 2, Sentenza n. 19560 del 10/09/2009). La fondatezza del motivo comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze.

Ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuto il relatore, sebbene le ragioni della decisione necessitino delle puntualizzazioni che seguono, anche in considerazione della memoria di parte controricorrente, che peraltro non apporta utili argomenti in contrario.

La Corte territoriale, nel ritenere prescritta per decorso del termine annuale – dal riconoscimento dei vizi (lettera 6.5.98) all’introduzione del giudizio (citazione 20.1.01) – l’azione promossa dalla G. onde ottenere l’eliminazione dei vizi stessi ad opera del costruttore-venditore, ha fatto in vero, non corretta applicazione della citata sentenza 21.6.05 n. 13294 delle S.U. di questa Corte, sotto due distinti profili.

Innanzitutto non ha considerato che la predetta pronuncia non esclude affatto l’ipotesi che il riconoscimento del vizio da parte del costruttore-venditore o dell’appaltatore possa dar luogo ad una novazione dell’obbligazione di costoro, dacchè tale ipotesi prevede, per contro, possa verificarsi, ove la dichiarazione resa dagli stessi a controparte contenga non solo il riconoscimento del vizio, ma altresì un’inequivoca manifestazione di volontà d’assumere l’onere specifico di eliminare il vizio riconosciuto, sulla quale il consenso della controparte può essere espresso anche tacitamente o per facta conctudentia (tesi confermata da Cass. 21.7.05, n. 15283; Cass. 7.7.06, n. 15437). Tale aspetto della controversia non è stato minimamente affrontato dalla Corte territoriale, laddove, come correttamente rilevato dal Consigliere relatore, dal tenore letterale della missiva 6.5.98, pur testualmente riportato in sentenza, non poteva non riconoscersi un preciso impegno della società all’eliminazione dei vizi riscontrati.

Le regole legali d’ermeneutica contrattuale sono infatti dettate secondo un rigoroso ordine di priorità nell’utilizzazione, per il quale i criteri ermeneutici soggettivi previsti nelle norme cd.

interpretative soggettive degli artt. dal 1362 al 1365, debbono trovare preliminare applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti (Cass. 12.4.00 n. 4671). Nella specie quanto rilevato trova conferma inoltre dal comportamento successivo delle parti (art. 1362 cc., comma 2), con riferimento in specie alle numerose diffide ed alla nutrita corrispondenza intercorsa tra le parti proprio per la risoluzione del problema in esame. Sul punto, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni istruttorie, questa Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., sec. co., riconoscendo l’intervenuta novazione oggettiva, con la consequenziale applicabilità della prescrizione ordinaria decennale al rapporto novativo, disattendendo, quindi l’eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.p.c. e respingendo l’appello.

In secondo luogo la corte distrettuale mostra di non aver tenuto conto il senso della pronuncia cui ha inteso far riferimento ed applicazione, giacchè la stessa non statuisce affatto l’ultrattività della prescrizione speciale ex art. 1667 c.c. in quanto solo interrotta dal riconoscimento del vizio e quindi nuovamente operativa a decorrere dal riconoscimento dello stesso, bensì attribuisce al detto riconoscimento l’effetto di svincolare il compratore dalle condizioni e dai termini di cui all’art. 1495 c.c. particolarmente brevi, come la prescrizione annuale rispetto a quella decennale.

Come ha ben evidenziato la recente Cass. n. 747 del 14/01/2011, nel dare una corretta lettura della sentenza de qua riportandone il passaggio essenziale: Si tratta di assegnare un significato ai fini dell’esercizio delle azioni edilizie e del relativo termine prescrizionale, alla circostanza che tra le parti è in corso, per l’impegno assunto dal venditore, un tentativo di far ottenere al compratore il risultato che egli aveva il diritto di conseguire fin dalla conclusione del contratto di compravendita. E altro significato non può esservi che quello di svincolare il compratore dai termini e condizioni per l’esercizio delle azioni edilizie, atteso che queste non vengono da lui esercitate in pendenza degli interventi del venditore finalizzati all’eliminazione dei vizi redibitori, al fine di evitare di frapporre ostacoli, secondo la regola della correttezza (art. 1175 c.c.), alla realizzazione della prestazione cui il venditore è tenuto”.

Anche sotto questo motivo la sentenza risulta inficiata da errore di diritto. Il ricorso va dunque accolto in relazione ai motivi trattati, assorbiti gli altri, e, cassata l’impugnata sentenza, la causa, non essendo necessarie ulteriori indagini di fatto, come già cennato può essere decisa nel merito allo stato degli atti, ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto dell’appello. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata,e decidendo la causa nel merito, respinge l’appello; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio d’appello che liquida in Euro 4,850.00, di cui 350,00 per spese, 2.000,00 per competenze ed Euro 2.500,00 per onorario; nonchè alle spese del giudizio di legittimità che liquida in 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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