Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22201 del 26/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M.C., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’avv. Tinelli Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Maurizio Logozzo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. 22^, n. 42 del 9 giugno 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3;

udito, per la ricorrente, l’avv. Giuseppe Tinelli;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso in adesione alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la contribuente propose ricorso limitatamente alle determinazioni in materia di invim -avverso avviso di rettifica e liquidazione di maggior imposte invim, di registro, ipotecaria e catastale, relativo ad atto di vendita di terreno registrato il 4.4.2000, con il quale l’Ufficio aveva provveduto a rettificare i valori finali del terreno medesimo alla data del 31 dicembre 1992 ed a quella del trasferimento;

– che, a fondamento del ricorso, la contribuente deduceva che, essendo quello compravenduto terreno golenale, lo stesso, di fatto, non era edificabile;

– che l’adita commissione provinciale accolse in parte il ricorso, ma, in esito all’appello dell’Agenzia, la decisione fu riformata della commissione regionale, che riaffermò la piena legittimità dell’atto impositivo impugnato;

rilevato:

che, avverso tale decisione di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

che l’Agenzia ha resistito con controricorso, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.;

osservato:

– che, atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09), occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità delle censure proposte dalla società contribuente, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in tema di “quesito di diritto” e “momento di sintesi”;

considerato:

– che, al riguardo, va, in primo luogo, osservato che le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che ognuno dei quesiti formulati, per ciascun motivo di ricorso, deve consentire l’individuazione sia del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato sia, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso (giacchè, in mancanza di tale articolazione logico-giuridica, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato); e che, dall’esposta premessa, hanno inferito che il quesito ex art. 366 bis c.p.c. non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve risolversi in sintesi logico-giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, idonea a far comprendere alla Corte già sulla base della sua sola lettura l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. s.u. 19444/09 e 3519/08, nonchè 7433/09, 15535/08, 19769/08).

– che, tanto premesso in linea di principio, deve rilevarsi, in concreto, che tutti i quesiti di cui sono corredate le censure di violazione di legge svolte dalla contribuente si esauriscono, in contrasto con il suesposto criterio, in mere petizioni di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte; mentre la sintesi del dedotto vizio di motivazione si risolve nella mera affermazione della sua ricorrenza;

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, la ricorrente va condannata alla refusione delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la contribuente alla refusione delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.900,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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