LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24304-2010 proposto da:
M.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato FRONTONI MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI MAURIZIO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.S. *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 468/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 15.6.09, depositata il 07/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MATERA Lina;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS Pierfelice.
PREMESSO IN FATTO
Il relatore della sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con atto di citazione notificato il 19-4-1990 V.S. conveniva dinanzi al Tribunale di Messina M.L., assumendo che con scrittura privata del 31-10-1988 il convenuto gli aveva promesso in vendita la metà indivisa di un fabbricato rurale sito in Malfa, per il prezzo di lire 7.000.000, da corrispondere in unica soluzione alla stipula dell’atto pubblico, da effettuare entro e non oltre il 30-1-1989. L’attore deduceva che, nonostante i reiterati inviti, il promittente venditore non aveva provveduto al trasferimento del bene e chiedeva, pertanto, che venisse emessa sentenza che producesse l’effetto del contratto non concluso.
Nel costituirsi, il convenuto eccepiva l’inammissibilità ed improcedibilità della domanda e spiegava riconvenzionale per sentir dichiarare la risoluzione del contratto.
Con sentenza del 27-5-2002 il Tribunale adito accoglieva la domanda attrice.
Il M. proponeva appello avverso la predetta decisione, deducendo che la scrittura intercorsa tra le parti non era un preliminare, ma un contratto definitivo di vendita. Egli chiedeva pertanto, che venisse dichiarata l’inammissibilità dell’azione ex art. 2932 c.c.. In via subordinata, l’appellante chiedeva dichiararsi risolto il contratto per la mancata stipula dell’atto pubblico nel termine pattuito. Il M., infine, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui lo aveva condannato alle spese.
Con sentenza depositata il 7-7-2009 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della decisione impugnata, che confermava nel resto, dichiarava compensate per metà le spese del giudizio di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il M., sulla base di due motivi.
Il V. non ha svolto attività difensiva.
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Poichè il resistente non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011