Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22392 del 27/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

OESSE SRL ***** in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato INFASCELLI FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato CASSINI ALBERTO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO SPA ***** in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato FAGGIANI GUIDO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 560/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del 17.11.09, depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – La Oesse srl ricorre per la cassazione della sentenza n. 560/09 della Corte di appello di Trieste, pubblicata il 16.12.09, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo, di pronuncia di illegittimità del recesso di essa ricorrente dal contratto di locazione non abitativo intercorso con la Costruzioni Generali Basso cav. Angelo spa e di condanna di essa ricorrente al pagamento dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto. La Costruzioni Generali Basso cav. Angelo spa resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio -ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La Oesse srl sviluppa un unico, articolato motivo, di violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8, e violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., con riguardo anche al contenuto della disdetta, nonchè di vizio di motivazione su punto decisivo: in sostanza, essa censura la gravata sentenza sia per avere quella ritenuto generica la comunicazione di recesso (articolata sulla seguente proposizione: “non ci è più possibile proseguire nel rapporto di locazione giacchè, per sopravvenute esigenze di economicità e produttività, dobbiamo ampliare ed adeguare la struttura dell’azienda a nuove necessità produttive”), sia per avere comunque ritenuto insussistenti i presupposti stessi del recesso, per la riconducibilità dei motivi alla volontà dell’imprenditore.

4. – Dal canto suo, la Costruzioni Generali Basso cav. Angelo spa contesta sia l’ammissibilità che la fondatezza del ricorso, soffermandosi su entrambi gli aspetti, di forma e di sostanza, di carenza dei presupposti per il recesso azionato dalla controparte.

5. – E’ giurisprudenza costante di questa Corte Suprema che in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’onere per il conduttore di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, ancorchè non espressamente previsto da detta norma, deve ritenersi conseguente alla logica dell’istituto, atteso che al conduttore è consentito di sciogliersi dal contratto solo se ricorrano gravi motivi e il locatore deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso è esercitato, dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell’altra parte del contratto, anche al fine di organizzare una precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso stesso (Cass. 6 giugno 2008, n. 15058; Cass. 29 marzo 2006, n. 7241; Cass. 26 novembre 2002, n. 16676).

6. – Con motivazione invero sobria, ma esaustiva (v. pie di pag. 16 e prime righe della successiva), la gravata sentenza esclude che nella richiamata espressione contenuta nel recesso per cui è causa possano riscontrarsi gli estremi di una specificazione dei relativi motivi, annotando che non era in alcun modo specificato quali fossero tali esigenze di economicità e produttività, nè l’esigenza di eseguire oramai in sede lavori prima eseguiti altrove. Tale valutazione è pienamente congrua e logica – siccome corrispondente, del resto, al tenore testuale delle espressioni in concreto adoperate – e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità, così rendendo la qui gravata sentenza del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

7. – Tanto esime dal rilevare che la migliore riprova della riscontrata ed invalidante genericità della comunicazione di recesso, non potendo essa essere integrata da elementi testuali ad essa estranei, sta nel fatto che soltanto all’esito di una consulenza tecnica di ufficio anche piuttosto complessa (come si evince dallo stralcio dei relativi passaggi contenuto tanto nella gravata sentenza che negli atti delle parti in questa sede di legittimità) si è stati in grado di individuare con adeguato grado di concretezza le ragioni della scelta imprenditoriale della locataria.

8. – L’intrinseca inidoneità strutturale della comunicazione costituisce di per sè sola valida ragione per negare la validità del comunicato recesso ed assorbe ogni altra considerazione sul merito dei motivi a suo sostegno addotti, la cui disamina può pertanto in questa sede tralasciarsi.

9. – Pertanto, si propone il rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1".

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nell’entità reputata equa come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Oesse srl, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della Costruzioni Generali Basso cav. Angelo spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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