LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
V.M.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia e Romagna n. 5/2006/16 depositata il 20/2/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. DEL CORE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da V.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Ferrara n. 81/04/2004 che aveva respinto il ricorso del V. avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1999. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola due motivi. Nessuna attività è stata svolta dal contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg. e dell’art. 2195 c.c. della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: l’attività di agente di commercio comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. La censura è infondata alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12108, secondo cui l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Quanto sopra affermato circa il requisito dell’autonoma organizzazione ha effetto assorbente in ordine al secondo motivo di ricorso (con cui la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 nonchè la omessa, illogica e incoerente motivazione della decisione).
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011