Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22589 del 31/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 24, presso l’avv. Scavuzzo Giuseppe, che, unitamente all’avv. Luciana Rostelli, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Raimondo e Federica Guglielmi, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Equitalia Gerit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 22^, n. 179/22/07 del 30 novembre 2007, depositata il 15 gennaio 2008, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 19 aprile 2011 Prot. Generale n. 28205 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la Ditta, si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tributi comunali aboliti, sulla base della Delib. Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;

ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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