Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22847 del 03/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20666/2009 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE ***** in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio degli avvocati GUZZO Arcangelo e MARTINO CLAUDIO, che lo rappresentano e difendono, giusta Delib.

Deputazione Amministrativa 27 febbraio 2009, n. 53, e giusta procura speciale a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ EQUITALIA POLIS SPA, SOCIETA’ ASTRA IMMOBILIARE SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 215/2008 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 14.7.08, depositata l’8/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“l. – il consorzio di bonifica in Destra del Fiume Sele ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, n. 215/12/2008, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto la prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4, del credito tributario relativo ai contributi di bonifica dovuti dalla società Astra immobiliare s.r.l. per gli anni 1998 e 1999, azionati a mezzo di cartella di pagamento notificata il 22 dicembre 2005.

Con due motivi la ricorrente deduce (a) violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 21 e 59, artt. 2935, 2946 e 2948 c.c., del D.P.R. n. 947 del 1962, art. 8, del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 7, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7; nonchè (b) vizio di motivazione.

2. – Il primo motivo, sorretto da idoneo quesito, seppure con ridondanti (e non immediatamente pertinenti) plurimi richiami normativi, censura la sentenza per aver ritenuto applicabile ai contributi di bonifica la prescrizione quinquennale, alla stregua di prestazioni periodiche (art. 2948 c.c.), anzichè la prescrizione ordinaria decennale.

Esprime peraltro una tesi in evidente contrasto con l’orientamento di recente espresso dalla Corte (v. Cass. n. 4283/2010), a mezzo dell’affermazione che è giustappunto di cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi (fra i quali la ta.r.s.u.), contributi (quelli consortili) e canoni (per l’uso di suolo pubblico, per la concessione d’uso per passo carrabile ed il canone acqua) accomunati dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo.

In tali termini il motivo appare quindi da ritenere manifestamente infondato.

Il secondo motivo è inammissibile siccome denunziante il vizio di motivazione con riguardo a profilo di diritto (tale essendo quello suddetto) e non di fatto”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione,- sicchè il ricorso è da ritenere manifestamente infondato;

– che l’intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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