Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22854 del 03/11/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22632/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/2008 della Commissione Tributaria Regionale di POTENZA del 3.12.07, depositata il 17/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 121/3/2008, che ha confermato la decisione di primo grado nell’accoglimento di un ricorso di G.V. avverso il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso dell’Irap versata negli anni 1999, 2000 e 2001.

Deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, tenuto conto dell’incompatibilità tra la domanda di condono e l’istanza di rimborso.

L’intimato non ha svolto difese.

Dalla sentenza non risulta che una conforme eccezione sia stata dall’amministrazione sollevata con l’appello. Nè il contrario la ricorrente evidenzia. Consegue l’inammissibilità del motivo, in quanto attinente a questione per la prima volta prospettata in questa sede di legittimità”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrosi (est.), il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472