LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21629/2010 proposto da:
T.R. *****, T.V. *****, T.A. *****, T.
A. *****, tutti nella loro qualità di figli ed eredi dei loro genitori Te.Ag. e M.A., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LISI Giacomo giusta mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l1AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO; rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 119/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 18/01/2010, depositata l’11/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla osserva.
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso avanti alla Corte d’Appello di Lecce, T. V., T.A., Te.An. e T.R., quali eredi di Te.Ag. e M.A., chiesero che venisse riconosciuto loro il diritto di ricevere, oltre agli aumenti in quota fissa della pensione di reversibilità della madre, già riconosciuti nella sentenza di primo grado, anche gli aumenti in quota fissa che sarebbero dovuti spettare al padre Te.Ag.
sulla sua pensione diretta dal 1.2.1982 fino al decesso; in corso di causa gli appellanti dettero atto che l’Inps aveva pagato quanto previsto dalla sentenza di primo grado; la Corte territoriale, con sentenza del 18.1 – 11.3.2010, preso atto di tale pagamento, dichiarò cessata la materia de contendere; avverso tale sentenza i consorti T. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’Inps ha depositato procura; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. il secondo motivo, con cui viene denunciato vizio di motivazione, è manifestamente fondato, poichè la Corte territoriale, evidentemente equivocando sulla portata del pagamento effettuato, ha ritenuto essere venuto meno l’interesse ad ottenere una decisione, interesse che invece permaneva proprio in relazione a quelle pretese che, secondo l’assunto degli appellanti, il primo Giudice, erroneamente, non aveva riconosciute; la statuizione della sentenza impugnata si è quindi tradotta nell’omessa pronuncia sull’oggetto de gravame; ciò comporta l’assorbimento del primo motivo, inerente alla sussistenza del diritto vantato;
3. il ricorso è quindi fondato e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame al Giudice indicato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011