Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23006 del 04/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19653-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA SAVERIA SANZI 21, presso lo studio dell’avvocato MENTONELLI ROMANO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a lite in calce alla memoria;

– resisteste –

avverso la sentenza n. 134/2008 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 20.5.08, depositata il 27/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il resistente l’Avvocato Maria N. Panetta (per delega avv. Romano Mentonelli) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

LA CORTE ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 134/14/08, depositata il 27 maggio 2008, con la quale è stato riconosciuto il diritto di B. M., medico di medicina generale, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.

Il contribuente ha depositato memoria.

2. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia il difetto di motivazione in relazione all’omessa valutazione sull’incidenza delle complessive voci di spesa risultanti dalla documentazione contabile acquisita in giudizio, nonchè all’esistenza di uno studio professionale, rispondente ai requisiti di cui al D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, ai fini dell’assoggettamento all’IRAP. 3. Il ricorso appare manifestamente infondato. Questa Corte ha già affermato (ord. n. 10240/2010) con indirizzo condivisibile, che, in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. Gli altri elementi sui quali la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione costituiscono voci di spesa riconducibili, secondo lo stesso assunto dell’Ufficio, trascritto nel ricorso, al possesso dello studio.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate memorie, nè conclusioni scritte;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, tenuto conto che la giurisprudenza in materia si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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