Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23231 del 08/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24072-2009 proposto da:

B.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GRIGNOLIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2009 della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE del 22.11.08, depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Fabio Lorenzoni che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Il contribuente ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, riformando la decisione di primo grado, ha respinto un ricorso di B.M. avverso il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso di somme versate a titolo di Irap negli anni 1998, 1999 e 2000.

L’amministrazione intimata si è costituita con controricorso.

2. – La sentenza ha ritenuto che le acquisite risultanze documentali – compiutamente descritte e attinenti all’ammontare dei costi sostenuti (e dedotti) negli anni in questione, e al valore degli impiegati beni strumentali – siano indicative di un’ attività svolta con ausilio di autonoma organizzazione.

Il ricorrente articola due motivi.

Il primo è inammissibile per inconferenza del quesito di diritto, non apparendo la ratio decidendi condizionata dalla normativa ex L. n. 244 del 2007 (finanziaria 2008, art. 1, comma 104) sui cd.

contribuenti minimi.

Il secondo è inammissibile in quanto, sotto sembianze di denuncia di vizio di motivazione, non indicando concreti elementi insufficientemente o contraddittoriamente valutati, finisce per sollecitare una rivisitazione del giudizio di fatto riservato al giudice di merito”;

– che il collegio, letta la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., condivide le considerazioni di cui alla relazione;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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