LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 34, presso l’avv. BARTOLI Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 77/46/07, depositata il 16 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Salvatore Bartoli per il ricorrente;
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, il quale ha concluso in conformità alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. C.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 77/46/07, depositata il 16 ottobre 2007, con la quale è stato negato al contribuente, ragioniere commercialista, il diritto al rimborso dell’IRAP versata, fra l’altro e per quanto qui rileva, per gli anni 2003 e 2004, avendo il giudice a quo ritenuto, quanto al 2003, che il totale delle spese portate in detrazione (….) risulta di entità tale che, a parere del collegio, non può considerarsi corrispondente al minimo di beni strumentali indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, e, quanto al 2004, che il contribuente non ha prodotto alcuna prova a sostegno della tesi di aver svolto l’attività professionale in assenza di elementi di organizzazione e di lavoro altrui.
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.
2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia omessa valutazione della prova fornita in primo grado – vizio di motivazione, censurando la mancata valutazione delle quote di ammortamento dei beni strumentali, esposte nell’UNICO 2004, impiegati nell’esercizio della professione, appare inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente fa riferimento a documentazione (quadro RE del modello Unico 2004), senza riprodurne il contenuto testuale, nè indicando in quale atto ed in quali termini la suddetta circostanza di fatto (entità delle quote di ammortamento dei beni strumentali) sarebbe stata sottoposta all’esame del giudice di merito, così non consentendo a questa Corte di valutare la decisività e la fondatezza della censura.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011