LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Avv C.C.F., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Angelo Martucci (studio L & P Legal) in Roma, via Ludovisi, n. 16;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di questa in Roma, via Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Martina Franca n. 824 in data 30 dicembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Martina Franca, all’esito della comparizione delle parti, ha, con sentenza depositata il 30 dicembre 2008, dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto da C.C.F. in opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato, nei suoi confronti, dalla Polizia stradale di Taranto. Per la cassazione della predetta sentenza il C.C. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.
L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Il ricorso è inammissibile, perchè contro la sentenza del giudice di pace – emessa dopo le modifiche apportate alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – era proponibile l’appello. Il ricorso per cassazione è infatti esperibile esclusivamente avverso le ordinanze di inammissibilità per tardività rese inaudita altera parte dal giudice di pace prima della instaurazione del contraddittorio, secondo quanto si ricava dalla chiara lettera della L. n. 689, art. 23, comma 1.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Letta la memoria del ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
che le osservazioni contenute nella memoria non possono essere seguite;
che, per effetto della modifiche recate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 che ha soppresso la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. a far data dal 2 marzo 2006 rimane ferma la ricorribilità per cassazione delle sole ordinanze emesse dal giudice di pace che, ante portas, dichiarino inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal trasgressore, siccome espressamente prevista dal citato art. 23, comma 1 mentre l’unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice – quindi anche contro le sentenze di inammissibilità per tardività pronunciate in esito all’instaurazione del contraddittorio – è costituito dall’appello (Cass., Sez. 2, 22 aprile 2010, n. 9667);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in Euro 400 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011