Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23699 del 11/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2438/2010 proposto da:

C.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MARULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRACANE Carlo, giusta mandato alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA ***** per atto di fusione per incorporazione di Ina Vita SpA e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia SpA nella Fata Assicurazioni SpA, che ha assunto la nuova denominazione INA ASSITALIA SpA in persona del procuratore speciale dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.F., COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI SPA IN LCA, BO.FA., B.S., FAREL SRL, B.

F., SAI SPA (quale FGVS), B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1588/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 21.10.08, depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Vincenti che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione scritta.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Marsala, ha ripartito la responsabilità del sinistro stradale occorso fra l’automobile Fiat Croma, condotta da C.A. e di proprietà della s.r.l.

Farei, e l’automobile Fiat 131 condotta da B.F. e di proprietà di F.R., assicurata con la s.p.a. Assitalia, nella misura del 30% a carico del C. e del 70% a carico del B., liquidando i danni in proporzione.

Il C. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste Assitalia con controricorso.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

2.- Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, per l’omessa formulazione del quesito di diritto, in relazione alle denunciate violazioni di legge, e di un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, contenente la chiara indicazione del fatto controverso, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ.: norma applicabile al caso di specie, perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27) e non ancora abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (artt. 47 e 58), (Cfr., sulle modalità di formulazione dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, e, quanto ai vizi di motivazione, Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La resistente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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