Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23818 del 14/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23209/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 109/2008 della Commissione Tributaria Regionale di CATANZARO del 26.6.08, depositata l’11/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Calabria, n. 109/08/08, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto illegittima una cartella esattoriale (per Iva e Irpef relativamente all’anno 1997) in ragione della mancanza di prove in ordine alla notifica dell’atto presupposto. Deduce un motivo. L’intimata T.E. non ha svolto difese.

L’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, appare inammissibile per inidoneità del quesito di diritto. Il quale infatti omette l’indicazione della fattispecie e si risolve in una interrogazione intesa alla ricognizione della disciplina astrattamente afferente la idoneità probatoria di documenti prodotti in copia fotostatica e il connesso onere di contestazione. Donde la sua circolarità in rapporto alla richiamata previsione normativa (art. 2712 c.c.). Giova il rinvio a sez. un. n. 12339/2010”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.

PQM

La Corte dichiara l’inamnaissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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