LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25203/2009 proposto da:
P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAGLIARDI CIRO, giusta procura ad litem in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO di NAPOLI *****);
– intimata –
avverso la sentenza n. 77/2008 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 18.6.08, depositata il 24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
FATTO E DIRITTO
– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La commissione tributaria regionale della Campania ha respinto un ricorso di P.A. per revocazione della sentenza n. 200/23/2006 della medesima commissione.
Premesso che trattavasi di revocazione per errore di fatto e per contrasto con anteriore giudicato, la commissione ha ritenuto che la sentenza acquisita a corredo dell’assunto era relativa a diverso ricorso, presentato da altro soggetto; e che il ricorso della s.a.s., richiamato a corredo di un supposto errore di fatto rilevante nell’ottica della determinazione del reddito di partecipazione del socio, era stato in verità respinto, e non accolto.
P. ricorre per cassazione deducendo un vizio di omessa motivazione su punto decisivo.
Il ricorso non rispetta il disposto ex art. 366 bis c.p.c., giacchè il ricorrente non conclude il motivo con un apposito momento di sintesi idoneo a determinare il fatto controverso con riguardo al quale la motivazione andrebbe ritenuta omessa. In ogni caso si palesa del tutto privo di autosufficienza con riferimento a quanto prospettato in contrasto con gli elementi indicati in sentenza”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, donde il ricorso va definito con pronunzia di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011