Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23890 del 15/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15230/2009 proposto da:

SPA BNP PARIBAS LEASE GROUP ***** già UCB SOCABAIL IMMOBILIARE SPA conferitaria della BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA, già

UFB LEASING SPA ed incorporante, già FINER ITALIA SPA in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio degli avvocati BELLETTI ANDREA, BARTOLOMUCCI SANDRO, che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. ALESSANDRO ANDERLONI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA ***** in persona del Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71/C, presso lo studio dell’avvocato POMPA GIULIANO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CEDERLE MARCO, giusta procura speciale alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2008 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 9.6.08, depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuliano Pompa che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha accolto gli appelli riuniti della Regione Lombardia nei confronti di BNP PARIBAS Lease Group s.p.a. rigettando i ricorsi della società avverso avvisi di accertamento per tasse auto 2000, 2001 2002. Ha motivato la decisione ritenendo che obbligata al pagamento del tributo a sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, come convertito da L. n. 53 del 1983, era la società in quanto risultava proprietaria dei veicoli dal pubblico registro automobilistico che stabilisce una presunzione di proprietà non vinta da perdita di possesso o altra ragione obiettiva; che diversamente da quanto dal primo giudice l’utilizzatore in leasing non è proprietario o possessore del veicolo, ma mero detentore.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la contribuente, si è costituita con controricorso la Regione Lombardia.

Con l’unico motivo la contribuente formula il seguente quesito di diritto: se vi sia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, e L. Lombarda n. 10 del 2003, art. 38, se si consideri soggetto passivo del pagamento della tassa automobilistica il concedente in leasing invece che l’utilizzatore del veicolo.

La risposta richiede la lettura delle norme.

La prima recitava sino all’entrata in vigore il 15.8.209 della L. n. 99 del 2009: AL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO TENUTI COLORO CHE, ALLA SCADENZA DEL TERMINE UTILE PER IL PAGAMENTO STABILITO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DA EMANARSI AI SENSI della L. 21 MAGGIO 1955, n. 463, art. 18, RISULTANO ESSERE PROPRIETAR1 DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, PER I VEICOLI IN ESSO ISCRITTI. Con la L. n. 99 del 2009, art. 7, l’articolo è stato così modificato: “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che…..risultino essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti..”.

La norma regionale, L.R. n. 10 del 2003, art. 38, recita: “1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)”.

L’art. 39 della stessa legge aggiunge: “1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di cui all’art. 38 sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d’imposizione, risultano essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento dal PRA, per i veicoli in esso iscritti”.

Dall’esame delle norme e della loro successione nel tempo risulta evidente che all’epoca degli atti opposti l’obbligato al pagamento del tributo era il proprietario e non l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Le incertezze della giurisprudenza di merito sulla questione sono motivo per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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