LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25571/2010 proposto da:
M.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EBERLE PATRIZIA, MAUCERI SALVATORE giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ITAS – ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA *****, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PORTO MAURO giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
A.R. *****, NUOVA TIRRENIA ASSICURAZIONI SPA *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1121/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 13/07/09 depositata il 07/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Nicola Rivellese (delega avvocato Tommaso Spinelli Giordano), difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta alla relazione.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. M.M. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ITAS-Istituto Trentino Alto-Adige per Assicurazioni, Società Mutua Assicurazioni, nonchè contro A.R. e la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza resa in grado di appello dalla Corte d’Appello di Catania il 7 agosto 2009.
Ha resistito soltanto l’ITAS. P. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., E’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti considerazioni:
“(…) 2. Il ricorso dev’essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., a norma del suo terzo comma, in quanto dev’essere ordinato – a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 2 – il rinnovo della notificazione alla A. ed alla s.p.a. Nuova Tirrena Assicurazioni, atteso che le notificazioni del ricorso nei loro riguardi, siccome ha dedotto la resistente e ammette lo stesso ricorrente (che all’uopo ha instato di essere autorizzato al rinnovo), risultano effettuate presso i rispettivi difensori nel giudizio di primo grado, nonostante che essi siano rimasti contumaci nel giudizio di appello.
La rinnovazione dovrà farsi personalmente a dette parti.
Se del caso, il ricorrente, una volta ricevuta notificazione della presente relazione, potrà anche procedere spontaneamente al rinnovo della notificazione, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo”.
p. 2. Nella sua memoria parte ricorrente conviene della necessità di un rinnovo della notificazione e fa presente di non avervi potuto procedere spontaneamente, in ragione della ristrettezza dei tempi fra il momento in cui ha ricevuto notificazione della relazione e l’odierna adunanza.
Il Collegio rileva, quindi, che deve senz’altro ordinarsi al ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione alla A. ed alla s.p.a. Nuova Tirrena Assicurazioni. All’uopo si concede termine di giorni sessanta giorni da oggi/ovvero dalla comunicazione del deposito della presente, con obbligo di provvedere al deposito dell’atto notificato nel termine previsto dall’art. 371 bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte ordina al ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso a A.R. ed alla s.p.a. Nuova Tirrena Assicurazioni, unitamente a copia della presente ordinanza ovvero dando atto di essa in calce alla copia notificanda del ricorso. All’uopo si concede termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del deposito della presente, con obbligo di provvedere al successivo deposito dell’atto notificato nel termine previsto dall’art. 371 bis c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011