LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Lunigiana 6 (studio Dott. Gregorio D’Agostino), rappresentato e difeso dall’avv. Intilisano Mario per procura in atti,
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Messina in data 15 maggio 2008, nella causa iscritta al n. 205/07 R.N.C.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò; alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore o generale, Dott. DESTRO Carlo, che nulla ha osservato.
LA CORTE:
OSSERVA A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avv. del ricorrente;
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. C.A. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto della Corte di appello di Messina in data 15 maggio 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;
1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;
OSSERVA:
2. il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto la Corte di appello, in violazione degli artt. 112 e 93 c.p.c., ha omesso di disporre la distrazione delle spese processuali in favore del difensore del ricorrente, che nel giudizio di merito ne aveva fatto richiesta, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver riscosso alcun compenso;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e che il decreto impugnato deve essere annullato nella parte relativa alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi la distrazione in favore dell’avv. C.A. delle spese liquidate nel decreto medesimo in favore di L. S. e a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato nella parte relativa alla censura accolta e, decidendo nel merito, dispone la distrazione in favore dell’avv. C.A. delle spese liquidate nel decreto medesimo in favore di L.S. e a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente avv. C.A. delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011