LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
T.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 51/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO, depositata il 16/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“Il Comune di Campobasso ricorre contro il sig. T.A., per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8 e art. 17, comma 1 bis, unitamente a vizi di motivazione.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è inammissibile. La controversia ha ad oggetto il pagamento dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2002. La CTR ha annullato l’avviso di accertamento contestato, sul rilievo che l’insegna pubblicitaria in questione aveva una superficie dichiarata di mq. 3,5, inferiore a quella minima di mq 5 che integra il presupposto impositivo ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis.
Il Comune eccepisce che il contribuente aveva dichiarato una superficie di mq 6 e che di ciò non ha tenuto conto la CTR. La censura implica un accertamento di fatto (relativo al contenuto della dichiarazione del contribuente) precluso a questa Corte. Per far valere il preteso errore invocato dall’ente comunale bisognava fare istanza di revocazione, adducendo la falsità del presupposto di fatto su cui si regge la sentenza impugnata, ovvero la violazione dell’art. 116 c.p.c. per l’omessa valutazione di elementi probatori, ma in tal caso il motivo doveva essere formulato in maniera autosufficiente.
E’ appena il caso di rilevare che anche sotto il profilo del vizio motivazionale il ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza e, prima ancora, per mancata formulazione del quesito sintesi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2.
Conseguentemente, il ricorso, inammissibile, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso, deve dichiarato inammissibile, senza liquidazione di spese, non avendo svolto attività la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011