LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di PREDAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Varrone n. 9, presso l’avv. Vannicelli Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
DELMA s.a.s. di Del ma reo Rinaldo & C, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli n. 4, presso l’avv. CIGLI Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
nonchè
UNIRISCOSSIONI s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 23/01/07, depositata il 14 marzo 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
uditi gli avv.ti Francesco Vannicelli per il ricorrente e Giuseppe Gigli per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Il Comune di Predazzo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 23/01/07, depositata il 14 marzo 2007, con la quale, accogliendo l’appello della De Ima s.a.s. di Delmarco Rinaldo & C, è stata affermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente a titolo di ICI per gli anni 1999 e 2000; il giudice a quo è pervenuto a detta conclusione in quanto la cartella rappresentava “un esemplare concentrato di errori, omissioni e violazioni di legge”, analiticamente indicati.
Resiste con controricorso la società contribuente.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 per omessa indicazione, nel ricorso introduttivo, delle parti resistenti (Comune e concessionario della riscossione), è manifestamente infondato, avendo questa Corte già affermato il principio secondo il quale tale indicazione non richiede l’impiego di formule particolari, per cui può essere fatta anche per implicito mediante l’esposizione di dati od elementi che non lascino alcun serio dubbio sull’individuazione del soggetto convenuto in giudizio (nella specie il ricorrente aveva chiarito quale fosse l’oggetto del contendere, indicando con precisione l’avviso di accertamento impugnato e notificando ti ricorso all’ufficio che lo aveva emesso) (Cass. n. 11475 del 2009).
3. Per quanto riguarda le restanti censure, concernenti il contenuto della cartella impugnata e le conseguenze degli errori e delle omissioni, rilevati dal giudice di merito, sulla legittimità dell’atto, esse si rivelano inammissibili (salvo quella relativa alla omessa indicazione del responsabile del procedimento, che è peraltro fondata – cfr. Cass., Sez. un., n. 11722 del 2010 -, ma resta ininfluente), poichè sono formulate in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (contenendo quesiti di diritto palesemente generici o essendo prive, quanto ai denunciati vizi motivazionali, del momento di sintesi prescritto dalla norma citata), oppure consistono in realtà nella denuncia di errori di fatto, da far valere, in ipotesi, come vizi revocatori.
In particolare, appare inammissibile l’ultimo motivo, di rilevanza centrale, con il quale si denuncia la violazione della normativa concernente il contenuto della cartella di pagamento, per genericità del quesito di diritto (“viola il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e la normativa secondaria a cui rinvia lo stesso D.P.R. una sentenza che pronunci l’illegittimità della cartella per (asseriti) errori e/o omissioni che non inficiano i suoi elementi essenziali?”).
4. Si ritiene, in conclusione, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011