Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24557 del 21/11/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 24535 del R.G. anno 2010 proposto da:

O.L. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l’avv. Guidazzi Manlio del Foro di Bologna che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Bologna;

avverso il decreto 846 in data 15.10.2010 del Giudice di Pace di Bologna;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 27.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario G..

RILEVA IN FATTO Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino della ***** Q.L. venne espulso con decreto emesso dal Prefetto di Bologna del D.Lgs. n. 286 del 1998,. ex art. 13, comma 2, lett. B e lo straniero si oppose deducendo di essere cittadino slovacco, come da documento di abilitazione alla guida che produceva CHE il Giudice di Pace di Bologna con decreto 15.10.2010 ha rigettato l’opposizione affermando che la documentazione esibita non comprovava la cittadinanza europea, vieppiù emergendo dai rilievi dattiloscopia l’esistenza di diversi “alias”; CHE per la cassazione di tale decisione il Q. ha proposto ricorso inviando l’atto ma non procedendo alla sua notificazione; CHE appare evidente l’inammissibilità di un ricorso non notificato al Prefetto di Bologna nè ad alcun altro soggetto;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

OSSERVA IN DIRITTO La relazione, ad avviso del Collegio, merita piena condivisione e su di essa nessun rilievo critico è giunto da ricorrente. Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472