LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO BOSCHETTO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato D’ISIDORO VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.A., B.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 859/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del 10/07/09, depositata il 18/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che:
– con sentenza del 27 aprile 2004 il Tribunale di Foggia – adito dagli ingegneri R.A. e B.V. nei confronti del Consorzio Boschetto – condannò il convenuto a pagare agli attori la complessiva somma di 50.533,74 Euro, oltre agli accessori, come compenso per la redazione di un piano di lottizzazione convenzionata in *****, per l’attività di supporto alla progettazione e all’esecuzione dei relativi impianti di elettrificazione e telefonia, per la predisposizione di un secondo progetto di illumi-nazione della zona; respinse la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni lamentati dal Consorzio per avere il Comune rifiutato di addivenire alla convenzione urbanistica necessaria per l’attuazione del piano, in seguito ai rilievi formulati dalla Regione Puglia in ordine al superamento delle volumetrie consentite;
– impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari, che con sentenza del 18 agosto 2009 ha rigettato il gravame;
– il Consorzio Boschetto ha proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi; R.A. e B.V. non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità;
– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;
– il difensore del Consorzio Boschetto, comparso nell’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2010, ha depositato gli avvisi di ricevimento dei plichi postali inviati ai fini della notificazione del ricorso per cassazione agli intimati;
– da tali documenti risulta che le raccomandate sono state indirizzate alla cancelleria della Corte d’appello di Bari, dopo che un primo tentativo di notificazione al procuratore delle controparti era risultato vano per “irreperibilità”;
– il collegio, alla luce dei principi enunciati da Cass. 18 febbraio 2009 n. 3819, 19 giugno 2009 n. 14309, 28 aprile 2010 n. 10212, 16 giugno 2010 n. 14494, ha rilevato di ufficio la questione relativa all’ammissibilità del ricorso;
conseguentemente, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 3 ha riservato la decisione assegnando al pubblico ministero e alle parti un termine per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione oggetto del rilievo di ufficio;
– il ricorrente non si è avvalso di tale facoltà, mentre il pubblico ministero ha formulato le proprie osservazioni, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
– che tale richiesta va accolta, in applicazione dei principi enunciati da questa Corte con le sentenze sopra citate, secondo cui nell’ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, qualora l’appello sia notificato, ai sensi della seconda parte dell’art. 330 c.p.c., comma 1 presso il difensore costituito in primo grado e la notifica non si perfezioni per intervenuto trasferimento del destinatario dell’atto, l’impugnante ha l’onere di ripetere la notifica nel nuovo domicilio del medesimo difensore, ricercandolo presso l’albo professionale; qualora il nuovo domicilio non sia accertabile, si configura una situazione del tutto analoga all’irreperibilità, ovvero al caso in cui manchi la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, per cui si applica il criterio, ulteriormente sussidiario, previsto dall’art. 330 c.p.c., comma 3 che dispone la notifica alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e segg.; l’adempimento delle formalità della notifica, comunque, deve avvenire entro la scadenza del termine perentorio fissato per l’impugnazione, restando a carico dell’appellante il rischio che le nuove modalità di notifica non consentano di rispettare detto termine;
– non può pertanto essere considerata valida la notifica dell’atto di impugnazione, effettuata con le modalità utilizzate dal Consorzio Boschetto;
– il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile;
– non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011