LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMPELLO SUL CLITUNNO 20, presso lo studio dell’avvocato GALDIERI RICCARDO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1215/2008 del TRIBUNALE di COMO del 18.9.08, depositata il 23/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito il ricorrente nella persona dell’avv. Andrea Galdieri che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza relativa ad opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), della Legge cit., art. 23, ultimo comma.
Entrambi i motivi di ricorso, inoltre, sono privi sia del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, sia della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis, cit., comma 2).
Il ricorso si rivela quindi inammissibile …”;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione, non superate dalla memoria di parte ricorrente, la quale, in particolare, nulla osserva a proposito dell’appellabilità della sentenza impugnata;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assorbente ragione che la sentenza impugnata è appellabile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00 oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011