Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25020 del 25/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12415-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati SALERNO GASPARE e ALLOCCA GIORGIO, che la rappresentano e difendono, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4567/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 4.6.08, depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giorgio Allocca che si riporta agli scritti; condanna alle spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che si riporta alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

L’Inps ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3 maggio 2010 avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata il 4 maggio 2009 e notificata il 17 febbraio 2010;

La D. si è costituita eccependo a tardività del ricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè il presente ricorso appare effettivamente tardivo, in quanto notificato dopo i sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro mille per onorari e trenta per esborsi, oltre spese generali, Iva e CPA da distrarsi a favore degli avvocati Allocca Giorgio e Salerno Gaspare.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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