Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.25170 del 28/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7621/2006 proposto da:

FIN – MODE S.R.L. (C.F. *****), già Tecnicolor srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso l’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOLOGNI VITTORIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRATO (c.f. *****), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso l’avvocato CLARICH Marcello, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GISONDI RAFFAELLO, giusta procura in calce al controricorso e procura alle liti autenticata dal Segretario Generale del Comune di Prato il 7.10.11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CLARICH che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La “Itecnicolor s.r.l., in corso di causa poi divenuta Fin – Mode s.r.l., chiese al Tribunale di Prato di accertare che nel 1992 essa aveva scaricato una quantità d’acqua a scopo industriale minore di quella indicata nella denuncia di scarico del 28 gennaio 1993, e di condannare il Comune di Prato alla restituzione della somma eccedente il dovuto.

Il tribunale considerò che il comune aveva riconosciuto il cattivo funzionamento del contatore, e che era emerso che il consumo dell’acqua nel 1992 era stato anomalo, e accolse la domanda attrice.

2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 21 gennaio 2005, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda attrice.

La corte considerò che il cattivo funzionamento era stato riconosciuto dal Comune di Prato nel corso di un sopralluogo in data 14 giugno 1993, e ciò non dimostrava che il guasto si fosse già verificato l’anno precedente.

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono i soccombenti, con atto notificato il 2 marzo 2006 per un unico motivo.

Il Comune di Prato resiste con controricorso notificato il 5 aprile 2006. Successivamente ha depositato memoria di costituzione del nuovo difensore.

Gli intimati non hanno svolto difese.

4. Con il ricorso si censura la decisione per violazione dell’art. 2727 c.c., e per vizi di motivazione l’impugnata sentenza, per aver giudicato “inappagante” la presunzione del giudice di primo grado tra il fatto noto del malfunzionamento del contatore nel 1993 e la retrodatazione al 1992 del predetto malfunzionamento.

5. Il ricorso solleva una questione di apprezzamento di presunzioni, che costituisce tipica questione di merito, inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di. legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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