Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.25246 del 29/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23979-2009 proposto da:

SOGECO S.R.L. ***** in persona dell’amministratore unico Dott. F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAMBARDELLA DANIELA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.D.V.E.F. *****, S.V. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAISIELLO 55, presso lo studio dell’avvocato COLAGRANDE ROBERTO (STUDIO SCOCA), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1931/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/09/2008 R.G.N. 4 870/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso con l’accoglimento del ricorso p.g.r..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 9 maggio-2 settembre 2008 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello di SOGECO srl avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di F.d.V.E. e della moglie S.V., intesa ad ottenere il rilascio dei rispettivi fondi concessi in locazione, rispettivamente, con contratto del 5 settembre 1987 e 15 gennaio 1992.

La Corte di appello sottolineava che già il primo giudice aveva ritenuto che la natura di questi contratti dipendeva da quelli principali che reggevano il complesso dei rapporti instaurati tra le parti, con i contratti 16 luglio 1998, 11 marzo 1999 e 16 luglio 2001.

Con il secondo di questi contratti le parti avevano stabilito la possibilità di ampliare la estensione del diritto di scavo, in precedenza concesso su alcune porzioni di terreno, su altri dieci ettari di terreno mediante ulteriore atto di volizione per la costituzione di nuovo rapporto di concessione di scavo.

Questo atto di volizione, tuttavia, non era venuto ad esistenza, sicchè una volta esaurito il rapporto principale, con esso dovevano considerarsi esauriti anche i rapporti accessori di locazione dei terreni.

Osservava ancora la Corte territoriale che il primo giudice aveva precisato che ad analoga conclusione si sarebbe pervenuti anche attraverso un altro percorso argomentativo.

Infatti, i contratti in esame non avevano ad oggetto un rapporto di locazione ma di affitto di terreni. Pertanto doveva prescindersi dalla disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978 e dare invece rilievo alla durata in concreto prevista dalle parti, di un anno, decorrente dal 5 settembre 1987 e 1 dicembre 1992.

Nel confermare integralmente la decisione del primo giudice la Corte territoriale escludeva che con il contratto del 16 luglio 1998 le parti avessero convenuto una sorta di opzione a favore della concessionaria per i restanti dieci ettari (sciogliendo la riserva con il successivo contratto dell’11 marzo 1999, con la conseguenza che anche i contratti accessori di locazione si sarebbero prorogati sino alla scadenza della concessione).

Una piana lettura degli atti contrastava con la interpretazione suggerita dalla società appellante. Era pacifico che la scrittura del luglio 1998 conteneva no: già una opzione ma solo la facoltà per la SOGECO di chiedere la estensione del diritto di scavo per gli ulteriori dieci ettari di terreno.

Ad essa non corrispondeva alcun obbligo per il F. di dare in locazione i dieci ettari, ovvero di concedere l’usufrutto del terreno.

Anche il contratto del 1 giugno 2001 non faceva che confermare la necessità di un nuovo contratto che avesse ad oggetto i dieci ettari.

Del tutto infondata, pertanto, era la tesi della SOGECO, secondo la quale il diritto all’ampliamento della concessione allo scavo sugli ulteriori dieci ettari di terreno era stato già conseguito in conseguenza della facoltà concessagli dal F..

Se il F. avesse accettato di estendere la concessione non avrebbe avuto alcun senso ribadire con la scrittura 1 giugno 2001 la possibilità di un accordo che invece secondo l’appellante si sarebbe già perfezionato.

Pertanto, il rapporto giuridico principale doveva considerarsi cessato con la ultimazione della attività di escavazione dei cinque ettari di terreno concesso con il contratto del 16 giugno 1998, determinando la cessazione anche dei rapporti accessori di locazione.

Quanto alla domanda subordinata, di applicazione della L. n. 392 del 1978 ai contratti di locazione industriale, con destinazione anche commerciale, per la parte di attività destinata a carico e scarico del materiale inerte ai clienti, la stessa – proseguivano i giudici di appello – doveva essere rigettata, in considerazione del collegamento funzionale tra i distinti e diversi negozi.

Per questa ragione il termine di durata dei contratti di locazione non poteva in alcun modo essere determinato facendo riferimento alla L. 392 del 1978, dovendo invece seguire la sorte dei contratti principali.

Avverso tale sentenza SOGECO ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi illustrati da memoria. Gli intimati resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1372 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se il complesso dei contratti del 16 luglio 1998, 11 marzo 1999 e 16 luglio 2001 ed i contratti di locazione fossero vigenti, ovvero se gli stessi dovessero intendersi estinti ai sensi di legge.

Non essendo stata concordata una clausola risolutiva espressa, non poteva – ad avviso della ricorrente – affermarsi che la ultimazione della attività di scavo sui cinque lotti faceva cessare anche il rapporto giuridico principale. Non potevano considerarsi estinti i rapporti di concessione allo scavo poichè tali contratti hanno valenza di legge tra le parti, fino a che non siano risolti per mutuo consenso o per altre cause previste dalla legge.

Nel caso di specie, non poteva considerarsi estinto il contratto di concessione, poichè era pendente un giudizio sulla sua esatta esecuzione.

Tra l’altro, i giudici di appello non avevano esaminato tutto il contenuto del contratto, dal quale risultava che SOGECO avrebbe avuto comunque diritto ad avere l’usufrutto dei dieci ettari, qualora il F. non avesse accettato di concedere l’ampliamento richiesto da SOGECO. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione in relazione all’oggetto specifico dei contratti di locazione “inter partes” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La validità dei contratti di locazione non era certamente legata alla sola attività di scavo in senso stretto nei primi cinque ettari (ricomprendendo anche tutte le attività connesse con la concessione amministrativa privatistica). L’accertamento della scadenza del contratto di locazione era legata al perdurare dell’accantonamento della terra vegetale e non certo allo scavo sui primi cinque ettari e sugli ulteriori dieci.

La sentenza impugnata mancava di ogni motivazione sul punto fondamentale della controversia, che era quello della data di scadenza dei contratti di locazione, fissata tra le parti non tanto con l’esaurimento della attività di escavazione dei cinque ettari quanto in specifici avvenimenti.

Non vi era stata alcuna contestazione circa il fatto che il terreno di scoperta fosse ancora “in loco” così come le attività di cava, quand’anche fosse fermo lo scavo del terreno sull’ultimo lotto degli ulteriori dieci ettari di ampliamento.

Il terzo motivo riguarda la violazione dell’art. 1362 e segg. c.p.c. in relazione alla interpretazione dei contratti del 16 luglio 1998, 1 settembre 1999 e 1 giugno 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 c.p.c..

I giudici di appello avevano fornito una lettura soltanto parziale dei vari contratti. Se il testo dei contratti, infine, non fosse stato ritenuto sufficientemente chiaro, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il comportamento complessivo delle parti, esaminando tutte le altre scritture a cominciare dalla prima.

I tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

I giudici di appello hanno osservato che una volta venuti ad esaurimento i contratti principali di concessione di scavo, relativi a cinque ettari di terreno, anche i rapporti accessori di locazione dei terreni dovevano considerarsi esauriti.

Anche a voler considerare i contratti posti in essere dalle parti con la individualità propria di ciascun tipo negoziale, doveva necessariamente concludersi che gli stessi erano stati concepiti e voluti come collegati tra di loro da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno si ripercuotevano sull’altro, condizionandone la validità ed efficacia.

A fronte di tali motivate conclusioni si infrangono tutte le censure di violazione di legge e di vizi di motivazione formulate dalla ricorrente, la quale, anche nella memoria ex art. 378 c.p.c., sottolinea che la semplice esecuzione dell’attività di estrazione del materiale grezzo non rappresenta il termine nel contratto di concessione, poichè questa è legata alle ulteriori e correnti attività di esercizio della cava (lavaggi dei materiali, stoccaggio e vendita). Tra l’altro, nel caso di specie, la denuncia dei canoni di interpretazione dei contratti di cui all’art. 1362 e segg. non è neppure accompagnata dalla esposizione del contenuto integrale dei contratti nè dalla indicazione specifica delle regole interpretative che si assume siano state violate. Deve richiamarsi il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale è inammissibile, in sede di ricorso per cassazione, la censura relativa alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, qualora la parte ricorrente si limiti a riportare nella rubrica l’art. 1362 e segg. c.c., senza specificare le ragioni e il modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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