Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25325 del 29/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23752/2010 proposto da:

B PLUS GIOCOLEGALE LIMITED ***** (già ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE LIMITED) in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato BARRECA Carmelo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1241/2010 del TRIBUNALE di TORINO del 22/02/2010, depositata il 23/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 1 aprile 2008 il Giudice di pace di Moncalieri respinse l’opposizione proposta dalla società Atlantis World Giocolegale limited avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, – per avere consentito l’uso presso l’esercizio commerciale ***** … di n. 1 apparecchio da intrattenimento di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6 (T.U.L.P.S.) … che non risultavano essere rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell’art. 110, comma 6, del cit. T.U.L.P.S., a causa del mancato collegamento alla rete telematica, gestita in concessione dalla stessa società.

Impugnata dalla società Atlantis World Gioco-legale limited, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Torino, che con sentenza del 23 febbraio 2010 ha rigettato il gravame.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società B Plus Giocolegale limited (già Atlantis World Giocolegale limited), in base a due motivi. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti con controricorso.

I resistenti hanno contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso, osservando che è stato proposto con atto notificato il 5 ottobre 2010, mentre la notificazione della sentenza impugnata era avvenuta il 18 marzo 2010.

L’eccezione appare fondata, poichè il presupposto su cui si basa trova positivo riscontro nella documentazione prodotta dai resistenti.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1”;

– le parti e il pubblico ministero non si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione prenotate a debito, oltre agli onorari, che si liquidano in 1.000,00 Euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione prenotate a debito, oltre agli onorari, liquidati in 1.000,00 Euro.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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