Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25329 del 29/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3052/2011 proposto da:

P.M.L. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 643/2010 del GIUDICE DI PACE di BITONTO del 15/12/2010, depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Il ricorso appare inammissibile per varie ragioni concorrenti, ognuna peraltro di per sè decisiva:

– è stato proposto personalmente dalla parte, senza il patrocinio di un avvocato abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori;

– non è stato notificato ad alcuno;

– è rivolto contro una sentenza soggetta non a ricorso per cassazione ma ad appello.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1”;

– nè il ricorrente nè il pubblico ministero si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile;

– non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendovi stata costituzione di parti diverse dal ricorrente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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