Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25494 del 30/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DI LANCIANO & SULMONA SPA in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TIEGHI ROBERTO, GIULIANI FRANCESCO, con procura notarile del Not. Dr. FERRARI PAOLO in LANCIANO rep. n. 5770 del 20/10/2007;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO, depositata il 25/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “La CTR del Molise ha rigettato l’appello della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso. Ha motivato la decisione ritenendo la previsione di possibilità di recesso ad nutum escludeva la natura a medio lungo termine del finanziamento concesso ed il diritto all’aliquota agevolata di imposta di registro.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo la contribuente deduce violazione dell’art. 1462 c.c. in quanto nel contratto di apertura di credito in conto corrente la previsione della facoltà di recesso ad nutum della Banca era contenuta nell’allegato modulo a stampa predisposto dalla Banca, ed essendo la clausola in contrasto con il contratto che prevedeva il finanziamento a medio termine, questa previsione prevaleva su quella del modulo.

La censura è infondata in fatto . Il ricorso riporta a pag. 6 la clausola 4 del contratto notarile, che fissa in 138 mesi l’apertura di conto corrente, e quindi recita “salvi i casi di recesso previsti dalla legge o dal contratto”.

Consegue che la clausola 7 dell’allegato B, che specifica la facoltà di recesso ad nutum della Banca, integra la clausola 4 del contratto notarile e non vi è contrasto tra le due clausole regolabile dall’art. 1462 c.c. Il secondo motivo è assorbito dalla ragione di rigetto del primo.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro mille/00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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