LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.I. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato BASILE Aldo, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANDREAGIOVANNI LUIGI, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GI.GI. *****, domiciliato in ROMA, viale Tintoretto 88, c/o Marzia Marbachiova presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2219/2008 del GIUDICE DI PACE di PESCARA del 14.11.08, depositata il 18/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI Maurizio, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza che accoglieva la domanda della parte intimata per il pagamento di Euro 890,20 per l’attività professionale svolta.
2. – Resiste con controricorso la parte intimata, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per essere la sentenza soggetta ad appello.
3. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
4. Il ricorso viene nuovamente trattato in camera di consiglio per essere, stato rinviato a nuovo ruolo per mancato avviso all’udienza del 18 febbraio 2011.
5. Il ricorso è inammissibile.
Si tratta di ricorso avverso sentenza resa dal Giudice di Pace nell’ambito dei limiti della sua cognizione equitativa (valore inferiore a Euro 1.100,00), pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).
Il ricorso, quindi, è stato proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione. Infatti, l’art. 1 del citato D.Lgs. ha sostituito l’art. 339 c.p.c., stabilendo l’appellabilità e non più la ricorribilità immediata delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2.
Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentente pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il provvedimento oggi impugnato, pubblicato in data posteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (2 marzo 2006), rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettato dal nuovo testo dell’art. 339 c.p.c. (appello e non ricorso per cassazione).
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 (quattrocento/00) Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011