LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MONTE GENNARO 24, presso lo studio dell’avvocato ROSSI POMPILIA, rappresentato e difeso dagli avvocati BERARDI EDUARDO STEFANO, BERARDI VINCENZO giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AESERNIA SRL *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 446/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del 21/11/08, depositata il 05/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato Alessandro D’Uffizi (delega avvocato Stefano Berardi) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio che nulla osserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con ricorso notificato in data 19-20 ottobre 2009, F. T. chiede, con due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 18 S.L. con connesso vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza pubblicata in data 5 dicembre 2008, con la quale la Corte d’appello di Campobasso, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare comunicato al T. dalla propria datrice di lavoro Aesernia s.r.l. il 24 gennaio 2006, riconoscendo peraltro all’appellante unicamente la tutela c.d. obbligatoria di cui alla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 2 avendo accertato che la società occupava un numero di dipendenti inferiore a 16.
Il ricorrente censura quest’ultimo aspetto della decisione, sostanzialmente in ragione del fatto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che dalle visure camerali prodotte in giudizio, datate 7 febbraio 2006 e 28 marzo 2006 sarebbe risultato che la società era collegata con la S.E.A.C. s.r.l., con sede in *****, “con essa formante un solo gruppo, attesi gli stessi identici scopi sociali e gli stessi soci, con la conseguenza che, ai fini del numero dei dipendenti, si sarebbero dovuti cumulare quelli appartenenti ad entrambe le dette società, complessivamente di n. 61, di cui 11 dipendenti della Aesernia s.r.l.”.
La società resiste alle domande con rituale controricorso. Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.
Va premesso che il ricorso contiene in sostanza unicamente denuncie di vizi di motivazione, tanto è vero che non formula alcun quesito di diritto, come viceversa imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., ad esso applicabile ratione temporis, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2.
Alle analoghe difese svolte dal T. in sede di appello, la Corte territoriale ha rilevato che esse erano rimaste prive di ogni riscontro probatorio, “atteso che l’appellante non ha dimostrato nè l’omogeneità delle dirigenze, nè la compartecipazione di una società nell’altra nè il collegamento strutturale tra le stesse”.
Un tale accertamento di fatto, relativo alla sussistenza o non di una situazione elusiva degli obblighi scaturenti dal regime di stabilità reale, non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretto da una motivazione immune da vizi (cfr. Cass. 22 marzo 2010 n. 6843).
Vizi che non sono ravvisabili nel caso in esame, in quanto la Corte territoriale ha tratto le debite conseguenze dal consolidato orientamento in materia di questa Corte, secondo cui “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società appartenenti al medesimo gruppo non è di per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (cfr., per tutte, Cass. 15 maggio 2006 n. 11107 e 7 settembre 2007 n. 18843).”.
E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.
T.F. ha depositato una memoria.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rilevando che, contrariamente a quanto genericamente contestato nella memoria depositata dal T., nel ricorso introduttivo non sono formulati quesiti di diritto. Quanto poi alla deduzione di questi, secondo la quale l’onere della prova relativamente al numero dei dipendenti doveva gravare sulla società, si rileva che conseguentemente la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto tale onere assolto con la produzione da parte della Aesernia del libro matricola, i cui dati, del resto, non erano stati contestati dal lavoratore, mentre ha posto a carico di quest’ultimo l’onere di provare la riferibilità alla società anche dei dipendenti di una diversa impresa, onere che con giudizio di fatto ha valutato come non assolto.
Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla Aesernia le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011