Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25615 del 30/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, piazza tarquinia 5-d, presso lo studio dell’avvocato RIOMMI Maurizio (studio Avvocato Maria Luisa Falla Trella), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 709/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 15/05/09, depositata il 22/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 22 maggio 2010, C.A. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 22 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda da lui svolta nei confronti di Poste Italiane s.p.a. per ottenere la dichiarazione della nullità del termine apposto, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001, al contratto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1 giugno al 30 settembre 2001 “per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre “, con le pronunce conseguenti.

Le censure riguardano la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 25 C.C.N.L. 11 gennaio 2001, anche in riferimento al R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 1, 5 e 7.

Sostanzialmente il ricorrente ritiene che l’assunzione sia avvenuta in relazione all’ipotesi di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b) che prevede l’esplicita indicazione del dipendente sostituito e che pertanto non avrebbe potuto essere modificata, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 dall’art. 25 C.C.N.L. del 2001.

L’intimata resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Va infatti premesso che, secondo la consolidata, uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad es., Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette, di per sè, unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale giustificativa del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità di un accertamento a posteriori in ordine alla effettività delle stesse.

Che è appunto ciò che è avvenuto nel caso in esame, in cui la contrattazione collettiva ha accertato preventivamente che nella situazione della società Poste Italiane fossero necessarie, nel periodo giugno-settembre di ogni anno, quindi in concomitanza di assenze per ferie del personale della società, assunzioni a termine all’interno dei limiti numerici stabiliti dalla medesima contrattazione collettiva; in tal modo individuando, nell’esercizio dei poteri conferitile dalla legge, una ipotesi nuova di possibile apposizione di un termine finale al contratto di lavoro rispetto a quelle tassativamente previste dalla L. del 1962.

Pertanto nessuna violazione di legge, anche quanto al rispetto della gerarchia delle fonti normative, è imputabile alla decisione dei giudici di merito, che hanno valutato corretta l’apposizione del termine al contratto in parola nel periodo dal 6 giugno al 30 settembre 2001, alla luce della previsione contrattuale collettiva indicata (sull’argomento, l’orientamento di questa Corte è ormai uniforme: cfr, ad es., Cass. 30 novembre 2009 n. 25225 o 2 marzo 2007 n. 4933)”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

La società ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione. Il ricorso va pertanto respinto, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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