LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
La Torinese s.p.a. in persona del legale rappresentante, domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Fanelli Vincenzo, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Trento emesso nel procedimento n. 650/09 in data 13.1.2010.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.11.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carestia Antonietta, che ha concluso riportandosi alla relazione.
FATTO E DIRITTO
Il relatore designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha osservato quanto segue:
“La Torinese s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo articolato in due profili avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Trento aveva rigettato la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento all’eccessiva durata della procedura fallimentare promossa nei confronti della Dolcal s.r.l., iniziata nell’ottobre 1992 ed ancora pendente.
Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
In particolare la Corte di Appello aveva escluso la configurabilità del pregiudizio denunciato per la certa utilità sul piano fiscale acquisita dalla ricorrente con l’insinuazione al passivo del fallimento, e con il motivo di impugnazione la società istante aveva poi lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando sostanzialmente l’inidoneità del beneficio fiscale considerato ad escludere il diritto all’indennizzo. Ciò in quanto l’annotazione in perdita del credito a seguito della declaratoria di fallimento del debitore avrebbe comportato unicamente l’esclusione dell’imposizione fiscale delle somme fatturate e non incassate.
Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente fondato, atteso che il beneficio fiscale in questione esclude il verificarsi di un ulteriore pregiudizio, ma non incide su quello derivante dalla sofferenza per l’irragionevole protrarsi del processo e dall’incertezza circa il suo esito (in particolare nella specie quella relativa alici realizzazione del credito ed alla sua quantificazione)”.
Tali rilievi, sui quali il procuratore generale e le parti non hanno depositato conclusioni o memorie, sono condivisi dal Collegio, circostanza da cui discende che il ricorso va accolto e il decreto cassato, con rinvio alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione per una nuova delibazione in ordine al ricorso per equa riparazione proposto da La Torinese s.p.a., oltre che per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011